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FISCO

Per l’IRES premiale termine per effettuare gli investimenti al 31 ottobre

Nel modello REDDITI 2026 non è previsto alcun rigo per i dettagli degli investimenti agevolabili

/ Pamela ALBERTI

Mercoledì, 26 agosto 2026

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Per fruire dell’IRES premiale con aliquota ridotta del 20%, da indicare nel modello REDDITI SC 2026, gli investimenti in beni 4.0 e 5.0 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2026.

Tra le condizioni per accedere all’agevolazione, l’art. 1 comma 436 lett. b) della L. 207/2024 richiede che un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati (80% dell’utile 2024), e comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016 nonché nell’art. 38 del DL 19/2024.

Tali investimenti, a norma dell’art. 1 comma 436 lett. b) della L. 207/2024 e dell’art. 5 comma 4 del DM 8 agosto 2025, devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”), vale a dire il 31 ottobre 2026 per le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare.

Rilevano, quindi, gli investimenti “qualificati” realizzati dal 1° gennaio 2025 al 31 ottobre 2026. A tal fine, come previsto dall’art. 5 comma 4 del DM 8 agosto 2025, il momento di effettuazione degli investimenti va individuato in base ai criteri della competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR (quindi, ad esempio, rileva la consegna del bene).

Gli investimenti agevolabili dovranno essere mantenuti, in linea di massima, almeno fino al 2030, se effettuati nel 2025, o fino al 2031, se effettuati nel 2026 (entro il 31 ottobre 2026), fermo restando quanto previsto per gli investimenti sostitutivi ex art. 1 comma 35 della L. 205/2017.

A livello dichiarativo, si evidenzia che nel modello REDDITI SC 2026 non è prevista la compilazione di particolari righi al fine di fornire i dati relativi agli investimenti 4.0 e 5.0 rilevanti per l’IRES premiale (come invece previsto nel quadro RU ai fini del credito d’imposta 4.0).

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DM 8 agosto 2025, i beni materiali e immateriali 4.0 dovranno anche essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La Relazione illustrativa al DM 8 agosto 2025 ha precisato che i beni acquisiti dovranno avere, sin dalla loro origine e prima della loro messa in funzione, quelle caratteristiche tecnologiche che consentano loro l’interconnessione, che potrà anche avvenire successivamente, dopo che l’impresa si sia dotata o abbia adeguato i sistemi informatici ai quali i beni dovranno interconnettersi.
Pertanto, l’interconnessione potrebbe avvenire anche successivamente all’effettuazione dell’investimento (tendenzialmente, quindi, anche dopo il 31 ottobre 2026), fermo restando che è comunque un requisito essenziale per l’agevolazione.

L’interconnessione va mantenuta per un periodo minimo

Occorre tuttavia considerare che l’interconnessione, ancorché successiva, costituendo il requisito fondamentale alla base del beneficio, dovrà permanere, secondo quanto stabilito dall’art. 5 comma 3 del DM 8 agosto 2025, per un periodo di tempo superiore alla metà del periodo di sorveglianza entro cui è possibile applicare la c.d. “recapture rule” di cui all’art. 7 comma 1 lett. b) del DM.
Considerando che il periodo di sorveglianza termina entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti, l’interconnessione del bene dovrà quindi essere mantenuta per più della metà del suddetto quinquennio.

Nel caso di investimenti rilevanti che includono anche i beni oggetto del credito transizione 5.0, oltre alla sussistenza della condizione dell’interconnessione, occorre conseguire nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Si evidenzia altresì che, secondo quanto precisato dalla Relazione illustrativa al DM 8 agosto 2025, ai fini dell’IRES premiale non trovano comunque applicazione per gli investimenti rilevanti gli adempimenti riguardanti le comunicazioni necessarie per la prenotazione delle risorse e per il monitoraggio dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

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