Bancarotta impropria fiscale anche se il fallimento non lo chiede l’Erario
Il dissesto non deve essere correlato alle iniziative dell’Amministrazione finanziaria
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30791/2026, torna sulla fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, con particolare riguardo al caso in cui tali operazioni consistano nel sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali (c.d. bancarotta impropria fiscale).
Ci si riferisce al reato contemplato dall’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42 (oggi confluito, con riguardo alla liquidazione giudiziale, nell’art. 329 comma 2 lett. b) del DLgs. 14/2019), ai sensi del quale si applica la reclusione da tre a dieci anni agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite che abbiano cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
Si precisa che è sbagliato far dipendere l’integrazione oggettiva del reato, sotto il profilo del nesso eziologico, dalla circostanza che il fallimento sia stato dichiarato, o meno, su istanza del creditore erariale.
Non rileva, infatti, chi abbia proposto l’istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), bensì che il fallimento venga dichiarato e, a monte, che le operazioni dolose poste in essere abbiano determinato (o contribuito a determinare) il dissesto che ha poi condotto alla dichiarazione di fallimento.
Quest’ultima, peraltro, potrebbe intervenire anche su richiesta del Pubblico Ministero.
Neppure rileva la mancanza di prova del fatto che il dissesto sia collegato a iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione del credito.
Il dissesto costituisce un prius rispetto alle possibili iniziative del creditore – pur rappresentabili da parte dell’autore delle operazioni dolose e, quindi, rilevanti sotto il profilo dell’elemento soggettivo – nonché rispetto alla stessa dichiarazione di fallimento; circostanza che non incide sul nesso causale eventualmente esistente tra condotte dolose e dissesto.
Peraltro, mentre l’art. 216 del RD 267/42, richiamato dal primo comma dell’art. 223, si riferisce al fallimento in senso formale, ossia al provvedimento giurisdizionale, l’art. 223 comma 2 n. 2 fa riferimento al fallimento in senso sostanziale, ossia alla situazione obiettiva di dissesto nella quale la società si viene a trovare per effetto delle operazioni dolose degli amministratori.
Sicché, nella fattispecie in questione, richiedendosi il nesso causale tra condotta e fallimento, non può che alludersi al dissesto e non al provvedimento giurisdizionale che accerta il fallimento, il quale, piuttosto, rileva sul piano della consumazione del reato.
La circostanza che l’art. 329 comma 2 lett. b) del DLgs. 14/2019 – che riproduce l’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42 – nel descrivere la fattispecie abbia sostituito il termine “fallimento” con quello di “dissesto”, non sottende alcuna volontà innovativa, ma costituisce piuttosto il recepimento della consolidata elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto, al fine di conferire precisione semantica al precetto.
Si tratta, quindi, di una modifica che non incide sul principio di continuità normativa, affermato dall’art. 2 della legge delega 155/2017 (“ferma restando la continuità delle fattispecie criminose”).
In definitiva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, ciò che rileva non è l’immediato depauperamento della società, che può anche non verificarsi, bensì la creazione o l’aggravamento di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società.
Con peculiare riguardo alla bancarotta impropria fiscale, allora, si sottolinea come non sia necessario che la dichiarazione di fallimento derivi dall’iniziativa del creditore pubblico, dovendosi invece avere riguardo all’incidenza della complessiva situazione debitoria nella causazione del dissesto, con conseguente fallimento.
Incidenza che ricorreva nel caso di specie, dal momento che la sistematica omissione del pagamento delle obbligazioni fiscali risultava attuata sin dai primi anni di attività e dolosamente protratta fino al fallimento, con i prevedibili aggravi derivanti in termini di interessi e sanzioni.
Dal giudizio di merito emergeva come il debito erariale superiore a 500.000 euro risultasse dagli estratti di ruolo, i quali costituiscono concrete iniziative intraprese dall’Erario per la riscossione del credito, in quanto destinati a innescare, unitamente alle cartelle esattoriali, in caso di persistente inadempimento, le procedure esecutive. Si tratta di circostanze che, quanto meno, contribuivano a cagionare il dissesto che aveva poi condotto al fallimento della società.
Emerge, quindi, sia la prevedibilità in concreto del dissesto-fallimento, sia la rilevanza causale, rispetto a esso, della condotta di sistematico inadempimento del debito fiscale.
In un simile contesto, la circostanza che la società non fosse in grado di far fronte neppure a un debito di entità non rilevante, che però aveva condotto il relativo creditore a chiedere il fallimento, costituisce piuttosto un indice della situazione nella quale essa ormai versava.
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