Nessun automatismo tra operazioni dolose ed evasione fiscale
La bancarotta societaria va provata nell’elemento oggettivo e soggettivo
È principio condiviso in giurisprudenza quello per cui le operazioni dolose connesse al reato di bancarotta societaria, previsto dall’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42 (oggi confluito nell’art. 329 del DLgs. 14/2019), possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali.
Tuttavia la sentenza n. 26862, depositata ieri dalla Corte di Cassazione, precisa che tale fattispecie non intende sanzionare l’evasione fiscale e previdenziale di per sé, bensì la conseguenza di tali comportamenti, ossia la causazione o l’aggravamento
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