Nel mandato senza rappresentanza esenzione ribaltata solo in presenza dei presupposti
Le singole prestazioni mantengono la propria natura oggettiva
La principale peculiarità del mandato senza rappresentanza consiste nel fatto che le prestazioni rese o ricevute dai mandatari conservano la loro natura oggettiva anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario (art. 3 comma 3 ultimo periodo del DPR 633/72).
Nell’ordinamento eurounitario, laddove un soggetto passivo agisca in nome proprio ma per conto terzi, partecipando a una prestazione di servizi, “si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale” (art. 28 della direttiva 2006/112/Ce).
Come chiarito dai giudici della Corte di Giustizia Ue, la norma crea una fictio iuris “di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente”, grazie alla quale si ritiene, ad esempio, che il mandatario (o il commissionario), il quale abbia in un primo momento ricevuto i servizi dal mandante (o committente), fornisca successivamente “personalmente” tali servizi al cliente (cfr., fra le altre, Corte di Giustizia 9 ottobre 2025 causa C-101/24 e 28 febbraio 2023 causa C-695/20).
Ciò premesso, per determinare correttamente il trattamento ai fini IVA delle operazioni, autonome, fra mandante e mandatario e fra quest’ultimo e il terzo, occorre considerare non soltanto la natura oggettiva, ma anche i presupposti soggettivo e territoriale.
Così, ad esempio, nell’ambito delle prestazioni sanitarie l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che “solo in presenza di entrambi i presupposti – oggettivo e soggettivo – (...) le prestazioni che il mandatario rende per conto del mandante, spendendo il proprio nome, conservano la natura di prestazioni sanitarie esenti come per il mandante” (risposta a interpello n. 857/2021).
Sempre con riguardo alle prestazioni esenti da IVA, un particolare caso, relativo ai servizi postali, è stato posto al vaglio della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21013/2026.
Il fatto di causa concerneva una società esercente attività di “stampa massiva”, che doveva procedere all’imbustamento e al recapito di quanto stampato agli utenti finali tramite raccomandate. Non essendo in possesso dei requisiti di “consolidatore postale”, detta società non poteva ricevere il servizio “direttamente da Poste Italiane con un contratto di Servizi SMA (senza materiale affrancatura)”; si rivolgeva pertanto alla propria controllante la quale, avendo stipulato tale contratto, riceveva da “Poste Italiane” fatture in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/72 (tale norma esenta da imposta “le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione”, escludendo “le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente”).
La controllante, a sua volta, addebitava alla controllata le spese sostenute emettendo tuttavia fatture con addebito dell’IVA ad aliquota ordinaria.
A seguito di accertamento, l’Agenzia delle Entrate contestava il fatto che il riaddebito fosse stato soggetto a imposta, dal momento che il rapporto intercorso fra controllante e controllata avrebbe dovuto essere ricondotto nell’ambito del contratto di mandato senza rappresentanza.
Di diverso tenore erano invece le conclusioni dei giudici di merito, cui la questione era stata sottoposta. Pur ammettendo che i rapporti fra le società rientrassero nello schema del mandato, la Corte di appello affermava che la controllata, avendo “regolarmente corrisposto (...) l’IVA indicata nelle fatture”, avrebbe avuto il diritto di esercitare la detrazione.
La Cassazione rigetta le conclusioni dei giudici di merito, confermando che, nel caso di specie, sussistendo un mandato senza rappresentanza e fermi i requisiti per l’esenzione, la controllante (mandataria) non avrebbe dovuto emettere fattura con IVA, né la controllata (mandante), avrebbe avuto titolo a detrarre l’imposta.
I giudici di legittimità, richiamando la Corte di Giustizia Ue (causa C-785/23), sottolineano tuttavia che l’esenzione in esame, prevista dall’art. 132 della direttiva 2006/112/Ce, è riconosciuta agli “operatori che assicurano la totalità o parte del servizio postale universale”, non spettando invece laddove le prestazioni, “volte a soddisfare le esigenze particolari delle persone interessate senza essere offerte a tutti gli utenti”, siano rese “a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membro (...) per disciplinare il servizio postale universale”.
Ne consegue che nel caso di specie avrebbe dovuto essere già verificata a monte la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’esenzione, in assenza dei quali entrambe le operazioni effettuate nell’ambito del mandato senza rappresentanza avrebbero dovuto essere ritenute imponibili ai fini IVA.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941