Per l’esenzione IVA nelle prestazioni sanitarie non basta il presupposto oggettivo
Nel mandato senza rappresentanza anche il mandatario deve essere un professionista sanitario
Solo in presenza dei presupposti oggettivo e soggettivo richiesti dall’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 il mandatario che agisce per conto del professionista sanitario mandante, spendendo il proprio nome, può beneficiare dell’esenzione da IVA relativamente alle prestazioni rese nell’ambito del mandato. Questa, in estrema sintesi, la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 857, pubblicata ieri, 22 dicembre 2021.
Il caso riguarda alcuni soggetti, iscritti all’albo dei fisioterapisti (elenco speciale dei massofisioterapisti), i quali hanno stipulato un contratto di mandato senza rappresentanza con una società affinché questa provveda per loro conto a gestire alcune attività amministrative, ivi inclusa la fatturazione delle ...
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