Sanzioni tributarie anche in pendenza di concordato preventivo
La sanzione trova il presupposto in una violazione commessa dal debitore ancora in bonis
L’apertura della procedura di concordato preventivo non è ostativa all’irrogazione delle sanzioni e degli accessori, qualora i presupposti impositivi e le violazioni, da cui le sanzioni discendono, siano stati realizzati anteriormente alla procedura concorsuale.
Tale procedura, peraltro, non può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell’obbligazione.
L’orientamento, già affermato in alcuni recenti interventi (ex multis, Cass. n. 24880/2020), è stato da ultimo ribadito dalla Cassazione 6 dicembre 2021 n. 38481, che ha avuto cura di precisare come le sanzioni pecuniarie per la violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale rappresentino un credito concorsuale dell’amministrazione.
Non può
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