La piattaforma on line è soggetto passivo IVA quando agisce sulla base di un mandato
Secondo la Corte di Giustizia Ue la disposizione sul mandato si applica anche ai servizi elettronici
Per le prestazioni di servizi elettronici è pienamente applicabile la presunzione di cui all’art. 9-bis del Regolamento Ue n. 282/2011 secondo cui, se i servizi sono resi tramite un’interfaccia o un portale, si assume che il soggetto passivo che interviene nell’operazione agisca in nome e per conto del prestatore di detti servizi. La sola eccezione alla descritta presunzione è rappresentata dall’ipotesi in cui il prestatore sia esplicitamente designato, dal soggetto passivo intermediario, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi tra le parti.
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 28 febbraio 2023, causa C-695/20, relativa al caso Fenix Ltd, si è pronunciata riconoscendo la corretta esecuzione dell’art. 28 della direttiva 2006/112/Ce da parte della citata ...