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Le diverse proroghe COVID non possono cumularsi

Per la Cassazione l’art. 157 del DL 34/2020 è speciale rispetto all’art. 12 del DLgs. 159/2015

/ Alfio CISSELLO

Mercoledì, 2 luglio 2025

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Ai sensi dell’art. 157 del DL 34/2020, salvo casi di urgenza, gli accertamenti scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 andavano emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia 30 giugno 2025 n. 17668, ha sancito che, per espressa disposizione dello stesso art. 157, non si tiene conto dell’ulteriore proroga degli 85 giorni di cui all’art. 67 comma 1 del DL 18/2020, che rimane in questo caso assorbita.

Il richiamato art. 67 comma 1 del DL 18/2020 ha sospeso le attività di accertamento dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 e ciò, per quanto possa ritenersi censurabile, ha causato una sospensione a cascata dei termini di accertamento di 85 giorni (Cass. 23 gennaio 2025 n. 1630, Cass. 15 gennaio ...

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