Opzione per il calcolo contributivo della pensione da comunicare all’INPS per iscritto
Non è sufficiente la trasmissione del flusso UniEmens da parte del datore di lavoro
La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 23 della L. 335/95, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall’interessato direttamente all’INPS; la comunicazione mensile UniEmens del datore di lavoro non è idonea a surrogare tale manifestazione di volontà.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17703 del 30 giugno scorso, nell’ambito di una controversia vertente sulle modalità di esercizio del diritto di opzione di cui all’art. 1 comma 23 della L 335/95.
Con l’occasione, i giudici di legittimità hanno riepilogato il dato normativo, concentrando in prima battuta l’attenzione sull’art. 1 della L. 335/95 che, nell’introdurre dal 1° gennaio 1996 il nuovo sistema di calcolo contributivo della pensione, ha valorizzato la posizione dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano già un’anzianità contributiva. In particolare, il comma 12 del menzionato art. 1 disciplina la posizione dei prestatori di lavoro – iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa (art. 1 comma 6 della L. 335/95) – che, al 31 dicembre 1995, avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni: per questi lavoratori, per il calcolo del trattamento pensionistico, trova attuazione il principio del pro rata, con la distinzione di due quote, così che le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995, restino liquidate con il sistema retributivo. Il comma 13, invece, disciplina l’ipotesi di lavoratori con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 di almeno 18 anni, disponendo che la pensione resti in tal caso liquidata interamente con il sistema retributivo. Infine, il successivo comma 23 ha introdotto la facoltà, per i lavoratori di cui ai menzionati commi 12 e 13, di optare per la liquidazione dell’intera pensione esclusivamente con il sistema contributivo, purché avessero maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo.
Ebbene, così riepilogato il dato normativo, la Corte rileva come, nel caso in esame, l’opzione avesse avuto luogo mediante una dichiarazione di volontà indirizzata dal lavoratore al datore di lavoro, e da quest’ultimo inoltrata all’INPS mediante comunicazione UniEmens. Ciò assunto, i giudici di legittimità inquadrano giuridicamente l’opzione di cui all’art. 1 comma 23 della L. 335/95: “un negozio unilaterale, necessariamente recettizio, idoneo a determinare la scelta del sistema di calcolo del futuro trattamento pensionistico”. A ben vedere, chiarisce quindi la Corte, esercitando l’opzione, il lavoratore manifesta la volontà di preferire, quale criterio per la liquidazione della pensione, la disciplina del sistema contributivo.
Essa, quindi, si sostanzia in un diritto potestativo del lavoratore, al cui esercizio la legge fa discendere effetti sia sul piano previdenziale, tra lavoratore assicurato ed ente assicurativo, sia sul piano contributivo, tra datore di lavoro ed ente assicuratore. Dunque, concludono i giudici di legittimità, l’importanza della scelta, le conseguenze – anche di natura pubblicistica – e le esigenze di certezza ad essa connesse portano a ritenere che tale manifestazione di volontà debba essere espressa per iscritto e indirizzata all’INPS direttamente dal lavoratore; queste modalità di forma non possono essere sostituite dalla comunicazione mensile del flusso UniEmens, effettuata dal datore.
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