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FISCO

È realizzativo il conferimento simultaneo di partecipazioni intra Ue

Non si applica il regime di neutralità europeo se una delle partecipazioni conferite non integra il controllo

/ Giulia LUBRANO

Giovedì, 21 agosto 2025

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Con la risposta a interpello n. 217/2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul regime di neutralità fiscale previsto per i conferimenti intracomunitari di partecipazioni dagli artt. 178 e 179 del TUIR. Si precisa che, dal testo della risposta, si ricava che alla fattispecie analizzata è applicabile la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dal DLgs. 192/2024, alla quale viene fatto testualmente riferimento.

L’interpello riguarda una complessa operazione di riorganizzazione di gruppo, che prevede tre distinti conferimenti di partecipazioni.
Con il primo conferimento, una società francese Alfa conferisce in un’altra società francese Alfa 2 il 19,99% della sua partecipazione (complessivamente pari al 73,95%) in una società italiana Alfa Italia.

Il secondo conferimento è “simultaneo”, cioè in un unico atto di conferimento:
- Alfa conferisce in favore di Alfa 2 la sua restante partecipazione nella società italiana Alfa Italia (53,96%);
- la società italiana Beta (altra conferente) conferisce a favore della stessa società conferitaria Alfa 2 la sua intera partecipazione in Alfa Italia (26,05%).
Una volta perfezionato il conferimento simultaneo, Alfa Italia risulterebbe interamente partecipata da Alfa 2.

Con il terzo conferimento, Beta conferisce la sua partecipazione in Alfa 2 a favore di Alfa.

La società conferente francese ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se il conferimento simultaneo può beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 179 del TUIR.
L’Agenzia ha ricordato che tale regime è applicabile alle operazioni contemplate dall’art. 178 comma 1 lett. e) del TUIR e che la formulazione delle due norme, vigente prima dell’entrata in vigore del DLgs. 192/2024, poneva i seguenti requisiti:
- la conferitaria doveva risiedere in uno Stato comunitario differente rispetto a quello del soggetto conferito;
- la conferitaria doveva acquisire o integrare il controllo ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. del soggetto conferito, ovvero incrementare la percentuale di controllo in tale soggetto, in virtù di un obbligo legale o statutario;
- uno dei soggetti che effettuavano lo scambio doveva essere residente in Italia (il quesito posto dall’istante si era concentrato sulla sussistenza di tale requisito).

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che nel caso in esame si è in presenza di una partecipazione da conferire relativa a una società residente in Italia (Alfa Italia), un soggetto conferitario non residente (Alfa 2) e due soggetti conferenti di cui uno, Beta, residente in Italia e l’altro, la società istante, residente in Francia.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il controllo della società Alfa Italia, come definito dall’art. 2359 c.c., è trasferito alla società conferitaria esclusivamente in virtù del conferimento della partecipazione detenuta dalla conferente francese.
Al contrario, Beta detiene una partecipazione di minoranza in Alfa Italia (26,05%), la quale, singolarmente considerata, non permetterebbe di integrare una partecipazione di controllo in capo a Alfa 2, considerata la quota partecipativa in Alfa Italia già detenuta dalla società francese (19,99%).

L’Agenzia ha poi evidenziato che il conferimento della partecipazione da parte di Beta non deriva neppure dalla necessità di incrementare la percentuale di controllo in Alfa Italia in capo a Alfa 2, “in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario” (condizione che era richiesta prima delle modifiche introdotte dal DLgs. 192/2024).

Sulla base di tali considerazioni, le Entrate hanno negato l’applicazione del regime di neutralità di matrice europea al conferimento simultaneo.

Si segnala che il requisito della residenza in Italia relativamente ad “alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio” (su cui verteva il quesito dell’istante), secondo l’orientamento prevalente in dottrina, deve essere interpretato nel senso di porre la condizione che almeno uno dei conferenti sia residente in Italia, in caso di contemporaneo trasferimento di una pluralità di partecipazioni da parte di più soggetti. Di conseguenza, se questo requisito è soddisfatto, il regime di neutralità è applicabile a tutti i soci conferenti, sussistendo le altre condizioni.

In tema di conferimenti domestici, anche ai fini del regime ex art. 177 comma 2 del TUIR ante DLgs. 192/2024, il requisito del controllo ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. si considerava integrato da parte della società conferitaria anche se l’acquisto delle partecipazioni proveniva da più soci titolari di azioni o quote della società scambiata a condizione che avvenisse uno actu (cfr. ex multis la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7 settembre 2020 n. 314). In tal caso, il regime si applicava anche se uno dei conferenti trasferiva una partecipazione di per sé di controllo e gli altri conferenti conferivano partecipazioni di minoranza (interpello Agenzia delle Entrate n. 954-739/2006). Nel caso in esame, invece, l’Agenzia ha considerato irrilevante la circostanza che si trattasse di un conferimento simultaneo, analizzando singolarmente i due conferimenti.

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