Irrilevante la qualificazione del rapporto di lavoro dei rider
Disciplina del lavoro subordinato anche per il rapporto qualificabile come autonomo ma con le caratteristiche richieste dall’art. 2 del DLgs. 81/2015
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28772 depositata ieri, 31 ottobre 2025, torna a pronunciarsi sul rapporto di lavoro dei rider, confermando i principi già espressi con la sentenza n. 1663/2020.
Anche la decisione di ieri si incentra sulla corretta interpretazione da fornire all’art. 2 del DLgs. 81/2015 nella sua formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal DL 101/2019, le quali, in ogni caso, come chiarito con la citata sentenza n. 1663/2020, hanno prestato il fianco a un’interpretazione e un’applicazione della fattispecie ancora più estensiva (si veda “Sui rider anche la Cassazione dà ragione ai lavoratori” del 25 gennaio 2020).
L’indicata disposizione, nel testo originario, prevedeva l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione erano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Con la riforma del 2019 è stato poi eliminato il riferimento alle prestazioni di lavoro esclusivamente personali in favore di quelle prevalentemente personali, nonché l’inciso “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”; è stato poi inserito il periodo secondo cui le disposizioni contenute al comma 1 dell’art. 2 del DLgs. 81/2015 si applicano altresì qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto che il requisito del carattere esclusivamente personale della prestazione lavorativa potesse essere negato solo nel caso in cui il collaboratore avesse la facoltà di avvalersi di ausiliari propri, ma non in ragione della proprietà da parte del rider del mezzo utilizzato per eseguire le consegne.
La Cassazione, nel confermare la correttezza di tale statuizione, ha aggiunto che la proprietà in capo al rider del mezzo utilizzato per le consegne costituisce un elemento che attiene alla qualificazione del rapporto di lavoro e non alla disciplina applicabile, e risulta quindi, al predetto fine, irrilevante.
Si ribadisce infatti che l’art. 2 del DLgs. 81/2015 si limita a dichiarare applicabile la disciplina del lavoro subordinato a rapporti che possono essere configurati dai contraenti come di lavoro autonomo, ma che, però, sono di fatto caratterizzati dal carattere personale della prestazione, dalla continuità e dall’etero-organizzazione.
Viene così richiamata la distinzione tra qualificazione giuridica del rapporto e disciplina a esso applicabile: seppur il rapporto dei rider possa essere giuridicamente qualificabile come di lavoro autonomo, ciò non rileva sotto il profilo della disciplina a esso applicabile ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 81/2015, che è quella della subordinazione in presenza delle suindicate concorrenti caratteristiche.
Quanto alla sussistenza del requisito della continuità, con la sentenza in esame viene chiarito che per ritenere tale caratteristica sussistente non rileva l’esistenza di un obbligo di disponibilità del lavoratore (che, anzi, potrebbe ricondurre il rapporto direttamente nell’alveo della subordinazione). Quello della continuità della prestazione è un requisito da intendere in senso ampio, come “non occasionalità” dell’attività del rider. Tale requisito è stato così ritenuto sussistente dalla Corte d’Appello, sulla base di una serie di elementi: valutando la continuità come “disponibilità del collaboratore a rendere la prestazione”, i giudici di merito hanno attribuito rilevanza alla durata di alcuni mesi dei contratti di collaborazione sottoscritti dai lavoratori, alla quantità dei turni opzionati da ciascun lavoratore nonché alla facoltà della società di scegliere un rider diverso da quello che aveva offerto la propria disponibilità per quella specifica consegna.
Infine, i giudici di legittimità si sono espressi sul riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”, ribadendo che lo stesso va inteso come meramente esemplificativo, quindi come una delle possibili estrinsecazioni del potere di etero-organizzazione (tant’è vero che tale riferimento è stato poi soppresso con la riforma del 2019).
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