Speciale superbonus eventi sismici prorogato al 2026 solo con detrazione decennale
Per la fruibilità del 110% sulle spese anche con sconti e cessioni da superare lo scoglio degli impatti sul deficit
I commi 53 e 54 dell’art. 112 del Ddl. di bilancio 2026 disciplinano la proroga al 2026 del superbonus, nella misura “piena” del 110%, relativamente agli incentivi di cui ai commi 1-ter e 4-quater dell’art. 119 del DL 34/2020, “per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 [...] per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39” (ossia prima del 30 marzo 2024).
La Relazione tecnica al testo del Ddl. chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione della proroga gli interventi su quegli immobili per i quali, alla data del 30 marzo 2024, sono state presentate, in relazione ai predetti eventi sismici del 2016-2017, richieste di contributo per la ricostruzione caricate sulla piattaforma “GEDISI”, ossia la piattaforma telematica sviluppata e utilizzata dalla Struttura commissariale per il Centro Italia, attualmente presieduta dal Senatore Guido Castelli.
Il lavoro di informatizzazione dei processi, da parte della struttura commissariale, permettendo un monitoraggio puntuale delle “richieste di pratiche Sisma 2016 antecedenti al 30 marzo 2024”, sta alla base della possibilità di ottenere dette proroghe (a differenza di quanto avviene, purtroppo, per altri territori), perché consente una stima dei loro impatti finanziari sul bilancio dello Stato.
Nello specifico, la Relazione tecnica evidenzia che i casi che possono rientrare nell’ambito di applicazione della proroga “sono oltre 5.000 e sviluppano un valore di interventi ancora da rendicontare pari a 1,827 miliardi di euro”, di cui, tenuto conto dello stato di avanzamento dei cantieri già avviati in relazione a talune delle predette 5.000 e più richieste, “ancora da rendicontare nel 2026 [...] 1,328 miliardi di euro”.
A fronte di ciò, la Relazione tecnica calcola gli effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, in termini di minore IRPEF, per un corrispondente ammontare di 1,328 miliardi di euro tra il 2027 e il 2036.
Tale impostazione della Relazione tecnica conferma peraltro come per il legislatore la proroga del superbonus 110% alle spese sostenute nel 2026, disposta per questi interventi dal comma 53 dell’art. 112 del Ddl. di bilancio, mediante inserimento nell’art. 119 del DL 34/2020 del nuovo comma 8-ter.2, sia da intendersi fruibile dai beneficiari solo nella forma di detrazione decennale e non anche nelle forme opzionali di sconto o cessione ex art. 121 del DL 34/2020 (si veda “Proroga al 2026 dello speciale superbonus eventi sismici più ampia” del 24 ottobre 2025).
Se è onestamente a dir poco iper-prudenziale il fatto che la Relazione tecnica sconti già gli effetti finanziari che si determinerebbero a fronte di una pressoché integrale ultimazione nel 2026 dei lavori connessi alle “oltre 5.000 richieste”, perché appare inverosimile che ciò possa concretamente accadere con un incentivo superbonus sulle spese 2026 fruibile solo nella forma di detrazione, tale circostanza può aiutare chi, proprio al fine di rendere più realistico e avvicinabile l’obiettivo di portare a ultimazione i lavori di recupero degli immobili danneggiati dal sisma, per i quali esistono contributi per la ricostruzione richiesti ante 30 marzo 2024, sosterrà, durante l’iter di approvazione del Ddl. bilancio, emendamenti finalizzati a consentire la fruizione del superbonus 110% sulle spese sostenute nel 2026 anche nelle forme opzionali di sconto o cessione ex art. 121 del DL 34/2020.
Ad esempio, “accontentandosi” di prevedere che, in caso di esercizio delle opzioni, i crediti superbonus da esse derivanti siano utilizzabili in dieci quote annuali (anziché in quattro), si otterrebbe una perfetta equivalenza, in termini di saldo netto da finanziare, a quanto già previsto dalla Relazione tecnica al Ddl. di bilancio, senza necessità di stanziamenti ulteriori (quindi, da questo punto di vista, una scelta puramente politica).
Dove però potrebbe permanere lo scoglio delle coperture finanziarie è sul versante della competenza economica, perché, laddove la previsione della fruibilità del superbonus 110% sulle spese 2026 anche con sconti e cessioni imponesse di considerare “payable” quei 1,328 miliardi di euro, ai fini del deficit andrebbero a pesare per intero sull’anno finanziario 2026, pur mantenendo, sul diverso versante del saldo netto da finanziare, la ripartizione decennale attualmente prevista dalla Relazione tecnica per entrambi i versanti.
Uno scoglio non da poco, dunque, ma è d’altro canto evidente come soltanto l’apertura alla fruizione del superbonus anche mediante le opzioni di sconto o cessione possa in concreto dare ai territori interessati dal sisma quelle risposte che si attendono dalla proroga.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41