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Plusvalenze rateizzabili in un massimo di tre esercizi

Il Ddl. di bilancio 2026 aumenta inoltre il periodo di possesso dei beni per accedere al beneficio

/ Luisa CORSO

Sabato, 1 novembre 2025

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L’art. 15 del Ddl. di bilancio 2026 interviene sulla disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa, aumentando il periodo di possesso richiesto per accedere al beneficio e riducendo il numero di rate generalmente ammesse.

Si ricorda che, a norma dell’art. 86 del TUIR, generano plusvalenze:
- le cessioni a titolo oneroso di beni relativi all’impresa, diversi dai c.d. beni merce di cui all’art. 85 del TUIR;
- il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita (ad es. per furto, smarrimento, altri eventi distruttivi) o il danneggiamento (rilevante) dei beni diversi dai beni merce;
- l’assegnazione ai soci di beni relativi all’impresa, diversi dai c.d. beni merce di cui all’art. 85 del TUIR o la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o per effetto del risarcimento a fronte di perdita o danneggiamento possono essere frazionate a norma dell’art. 86 comma 4 del TUIR; sono invece escluse le plusvalenze derivanti da assegnazione o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.
Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione i beni strumentali (compresi i beni immateriali mai iscritti in bilancio: cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 4 febbraio 2020 n. 19 e 18 dicembre 2020 n. 609), le aziende e i beni patrimoniali, essendo invece escluse le partecipazioni che fruiscono del regime pex, con riferimento alla quota delle plusvalenze assoggettata a tassazione.

Il Ddl. di bilancio per il 2026, all’art. 15, riscrive il comma 4 dell’art. 86 del TUIR stabilendo che le plusvalenze realizzate sui beni relativi all’impresa e sulle partecipazioni diverse da quelle rientranti nella disciplina pex possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre periodi di imposta (in luogo dell’attuale rateizzazione in cinque periodi di imposta), a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni (in luogo dell’attuale periodo di possesso triennale).

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle soggette al regime pex, la rateizzazione in tre periodi opererebbe, in base alle modifiche operate dal Ddl. di bilancio, per quelli iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci.

Diversamente rimarrebbero ferme le attuali regole per le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino a un massimo di cinque periodi di imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni.

Vecchie regole per la cessione d’azienda

Le attuali regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, concorrono a formare il reddito:
- in quote costanti in un massimo di cinque periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
- nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.

In tutti i casi, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Per espressa disposizione normativa, le modifiche troverebbero applicazione in relazione alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in altre parole dal periodo di imposta 2026 “solare”.

Alla luce delle modifiche illustrate, la cessione di un bene strumentale acquistato il 15 settembre 2022, avvenuta il 29 dicembre 2025, rientrerebbe nelle regole attuali, con il risultato che la relativa plusvalenza sarebbe frazionabile in un massimo di cinque esercizi, essendo verificato il periodo di possesso triennale attualmente previsto. Nei casi in cui invece non si riesca a finalizzare la cessione entro fine anno, stante il maggior periodo di possesso richiesto per le plusvalenze realizzate dal 2026, in relazione allo stesso bene acquistato nel 2022 occorrerebbe attendere almeno il 15 settembre 2027 al fine di beneficiare del frazionamento, ridotto ad un massimo di tre esercizi.

È infine previsto che nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

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