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Giovedì, 21 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nel modello OT23 anche interventi per la prevenzione del rischio microclimatico

La domanda deve essere corredata dalla documentazione probante

/ Daniele SILVESTRO

Giovedì, 21 agosto 2025

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Con il modulo di domanda OT23 2026 è possibile richiedere all’INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, in caso di interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati dalle aziende nel corso del 2025 (art. 23 del DM 27 febbraio 2019).

Il modulo, unitamente alle istruzioni, è stato fornito dall’Istituto assicuratore con la nota del 3 luglio 2025 (si veda “Pronto il nuovo modello OT23 per l’anno 2026” del 14 luglio 2025). Il modulo di domanda presenta 71 interventi, articolati nelle seguenti sezioni: SEZIONE A, Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali); SEZIONE B, Prevenzione del rischio stradale; SEZIONE C, Prevenzione delle malattie professionali; SEZIONE D, Formazione, addestramento, informazione; SEZIONE E, Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative; SEZIONE F, Gestione delle emergenze e DPI.
Come lo scorso anno sono previsti due tipologie di interventi in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento: interventi di tipo “A” e interventi di tipo “B”.

Per inoltrare la domanda, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
Nel dettaglio, tra gli interventi di tipo A, si segnalano quelli relativi alla prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), come l’acquisto o il noleggio da parte dell’azienda di multi-rilevatori portatili per la rilevazione e l’analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi e asfissianti negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, nonché la formazione degli addetti all’impiego della strumentazione e l’addestramento dei lavoratori all’applicazione della procedura di lavoro appositamente redatta per i casi di superamento dei limiti (intervento A-1.1).

Sono poi interventi di tipo A:
- l’acquisto dell’azienda di uno o più sistemi per l’agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento (intervento A-1.3);
- l’acquisto di dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell’uomo all’interno di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento (intervento A-1.4).

Anche con riferimento alla sicurezza nelle macchine e trattori sono previsti interventi di tipo A, tra cui l’acquisto e l’installazione di:
- dispositivi di protezione progettati per il rilevamento automatico della presenza di persone, utili alla prevenzione di incidenti e infortuni (ad esempio rilevatori di prossimità, rilevatori di movimento, tappeti sensibili e simili; intervento A-3.1);
- dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro su tutte le macchine operatrici semoventi (intervento A-3.4);
- un sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l’avvio o arrestarne il moto, sulle macchine per il movimento terra (intervento A-3.8).

Rappresentano invece interventi di tipo B quelli di prevenzione dei rischi da puntura di insetto (intervento A-5.1) nonché l’aver effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico attuando le opportune azioni correttive (intervento A-4.1).

Di particolare interesse sono gli interventi sulla prevenzione del rischio stradale, tra cui l’intervento B-1 relativo alla fornitura di un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico (intervento di tipo B) e il B-3 riguardante l’acquisto e l’installazione, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, di sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale.

Tra gli interventi di tipo B sono presenti anche alcuni relativi alla promozione della salute:
- l’azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un’attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori (C-5.1);
- l’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol (C-5.2);
- l’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro (C-5.3);
- l’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l’applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani regionali della prevenzione (PRP) 2020-2025 (C-5.4).

Si segnalano, infine, interventi per la prevenzione del rischio microclimatico, come la realizzazione, negli ambienti di lavoro, di specifici interventi per evitare condizioni di stress termico derivanti da un “ambiente severo caldo” (intervento C-6.1).

Il modulo va trasmesso all’INAIL entro il 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato), corredato dalla documentazione probante per ogni intervento.

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