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Giovedì, 21 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

La compensazione deroga al principio della par condicio creditorum

Nella liquidazione giudiziale il creditore può compensare i propri debiti, purché preesistenti e reciproci

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 21 agosto 2025

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Con l’apertura della liquidazione giudiziale si produce una serie di conseguenze giuridiche che il DLgs. 14/2019 (CCII) suddivide in effetti per il debitore, per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori, sui rapporti giuridici pendenti.

Per quanto attiene gli effetti che la liquidazione giudiziale produce nei confronti dei creditori, si premette che la procedura poggia sul principio cardine dell’universalità soggettiva, intesa come impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali, con conseguente soggezione del creditore alle norme sulla disciplina del concorso e con indispensabile insinuazione al passivo, pur con la possibilità ex art. 155 comma 1 del CCII di compensazioni di debiti, anche se non scaduti ante apertura della liquidazione giudiziale.

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