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Mercoledì, 2 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Confermati gli elementi di incoerenza per i rimborsi dei modelli 730/2025

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito le situazioni a rischio già individuate per gli anni precedenti

/ REDAZIONE

Mercoledì, 2 luglio 2025

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Con il provvedimento n. 277593 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2025 con esito a rimborso.
Vengono di fatto confermati i criteri già previsti in relazione ai modelli dal 730/2017 in avanti (cfr. da ultimo provv. n. 267777/2024).

L’art. 5 comma 3-bis del DLgs. 175/2014 stabilisce che l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
- presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
Il provv. pubblicato ieri ha quindi definito i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2025 che determinano un rimborso in capo al contribuente.

Gli elementi di incoerenza sono individuati:
- nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
È poi considerata come elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

In base a quanto disposto dall’art. 5 comma 3-bis del DLgs. 175/2014, L’Agenzia può effettuare l’attività di controllo in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Per effetto del richiamo al citato art. 5 comma 3-bis, contenuto nell’art. 1 comma 4 dello stesso DLgs. 175/2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati, a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Se la dichiarazione è stata inclusa nei controlli preventivi:
- l’Agenzia non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
- il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca, entro il 30 novembre, mediante il modello F24 (cfr. circ. n. 4/2018).

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