Distinzione tra condizione potestativa e meramente potestativa con effetti per il registro
Può configurare il discrimine tra l’applicazione dell’imposta fissa ovvero proporzionale
Distinguere tra condizione “potestativa” e “meramente potestativa” potrebbe apparire un vezzo da giuristi, ma, come dimostrato da una recente pronuncia della Cassazione (n. 14730/2025), la distinzione può configurare il discrimine tra l’applicazione dell’imposta di registro fissa (200 euro) ovvero dell’imposta proporzionale.
La questione sorge dall’art. 27 del DPR 131/86, che disciplina gli atti soggetti a condizione. In linea di principio, tale norma stabilisce che gli “atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa”. Ciò significa che, in concreto, la condizione:
- non influisce sulla registrazione, che resta obbligatoria in termine fisso o in caso d’uso a seconda ...
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