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FISCO

Aggi di riscossione invariati anche se la conciliazione riduce la pretesa

La violazione dell’obbligo di versare gli importi della riscossione frazionata legittima la corresponsione per intero dell’aggio

/ Rebecca AMATO

Mercoledì, 2 luglio 2025

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Restano dovuti nella misura originaria gli aggi di riscossione richiesti per effetto dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della riscossione frazionata (art. 68 del DLgs. 546/92), anche se la pretesa tributaria da cui originano viene ridotta a seguito della conciliazione giudiziale.
Questo è il principio che emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17728 depositata ieri, 1° luglio 2025.

Dal decisum emerge che a seguito di un ricorso avverso un avviso di accertamento esecutivo ex artt. 29 del DL 78/2010 e 15 del DPR 602/73, al contribuente, in pendenza di giudizio, veniva notificato l’avviso di presa in carico con cui venivano richiesti, a titolo provvisorio, gli importi dovuti a seguito di riscossione frazionata (art. 68 del DLgs. 546/92). L’atto veniva pagato per intero dal contribuente.

Il giudizio avverso l’avviso di accertamento veniva dichiarato estinto per effetto della raggiunta conciliazione giudiziale (art. 48 del DLgs. 546/92) in cui la pretesa originaria veniva diminuita.
Il contribuente, quindi, proponeva istanza di rimborso all’agente della riscossione relativamente agli aggi di riscossione per la parte derivante dal differenziale tra la pretesa originaria e quanto rideterminato a seguito della conciliazione giudiziale raggiunta.

A fronte del silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, il contribuente proponeva ricorso.
Si rammenta che per i carichi affidati sino al 31 dicembre 2021 resta dovuto l’aggio di riscossione come disciplinato dall’art. 17 del DLgs. 112/99 ante modifica (art. 1 comma 16 della L. 30 dicembre 2021 n. 234).
Occorre avere riguardo alla data di consegna del ruolo oppure alla data di trasmissione del flusso creditorio da accertamento esecutivo o da avviso di addebito.

Ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 112/99 ante L. 234/2021, l’aggio è calcolato sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sugli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73.
Dal 1° gennaio 2022 si applica l’art. 17 del DLgs. 112/99 che ha addossato il costo dell’attività di riscossione alla fiscalità generale.

Spiegano i giudici di legittimità, che la questione da dirimere risiede sull’effetto e/o incidenza che ha la conciliazione giudiziale, che definisce in via consensuale l’importo dovuto, rispetto alla pretesa originaria e sull’accessorietà degli aggi di riscossione per la parte eccedente il quantum risultante dall’accordo conciliativo.

La conciliazione non ha effetto novativo

La Cassazione ha stabilito che rimane dovuto l’aggio di riscossione per l’intero in quanto l’atto esattivo è stato notificato sulla base dell’accertamento esecutivo, prima della conciliazione giudiziale, che ha diminuito la pretesa tributaria originaria.

L’atto esattivo, infatti, origina dal fatto che vi è stata una violazione dell’obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio ex art. 68 del DLgs. 546/92 relativa al terzo dell’imposta pretesa.
Sicché, riferisce la Cassazione, non è “configurabile alcun indebito arricchimento dell’Erario, stante la natura retributiva di tale compenso, quale remunerazione del servizio riscossivo nel suo complesso, non dovendo comprendere i soli costi effettivamente sostenuti ed essendo variabile la misura degli oneri di riscossione posti «a carico» del debitore stabilita dall’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 in considerazione del momento del pagamento delle somme iscritte a ruolo provvisorio e dei relativi interessi di mora”.

In sostanza, spetta il rimborso dell’imposta pagata in eccesso, ma non dell’aggio di riscossione che resta dovuto per intero, avendo natura retributiva e degli interessi di mora.
Ciò anche se la pretesa tributaria originaria viene diminuita, in quanto l’iscrizione a ruolo provvisoria è operata per effetto della violazione del contribuente dell’obbligo di versamento frazionato.

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