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FISCO

Aggi di riscossione invariati anche se la conciliazione riduce la pretesa

La violazione dell’obbligo di versare gli importi della riscossione frazionata legittima la corresponsione per intero dell’aggio

/ Rebecca AMATO

Mercoledì, 2 luglio 2025

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Restano dovuti nella misura originaria gli aggi di riscossione richiesti per effetto dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della riscossione frazionata (art. 68 del DLgs. 546/92), anche se la pretesa tributaria da cui originano viene ridotta a seguito della conciliazione giudiziale.
Questo è il principio che emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17728 depositata ieri, 1° luglio 2025.

Dal decisum emerge che a seguito di un ricorso avverso un avviso di accertamento esecutivo ex artt. 29 del DL 78/2010 e 15 del DPR 602/73, al contribuente, in pendenza di giudizio, veniva notificato l’avviso di presa in carico con cui venivano richiesti, a titolo provvisorio, gli importi dovuti a seguito di riscossione frazionata (art. 68 del DLgs. 546/92). L’atto

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