Aggi di riscossione invariati anche se la conciliazione riduce la pretesa
La violazione dell’obbligo di versare gli importi della riscossione frazionata legittima la corresponsione per intero dell’aggio
Restano dovuti nella misura originaria gli aggi di riscossione richiesti per effetto dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della riscossione frazionata (art. 68 del DLgs. 546/92), anche se la pretesa tributaria da cui originano viene ridotta a seguito della conciliazione giudiziale.
Questo è il principio che emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17728 depositata ieri, 1° luglio 2025.
Dal decisum emerge che a seguito di un ricorso avverso un avviso di accertamento esecutivo ex artt. 29 del DL 78/2010 e 15 del DPR 602/73, al contribuente, in pendenza di giudizio, veniva notificato l’avviso di presa in carico con cui venivano richiesti, a titolo provvisorio, gli importi dovuti a seguito di riscossione frazionata (art. 68 del DLgs. 546/92). L’atto
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