Più tempo per la detrazione IVA su acquisti e importazioni
Possibile anche la retro-imputazione delle fatture infrannuali
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’11 agosto scorso, del DLgs. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus), sono diventati efficaci i nuovi termini per l’esercizio della detrazione, statuiti dall’art. 12 del decreto, grazie alle modifiche agli artt. 19 e 25 del DPR 633/72.
Da un lato, la nuova formulazione letterale dell’art. 19 comma 1 del Decreto IVA prevede che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati possa essere “esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Dall’altro, il modificato art. 25 comma 1 del DPR 633/72 dispone ora che i soggetti passivi siano tenuti ad annotare le fatture e le “bollette doganali” relative ai beni e ai servizi acquistati e alle importazioni al più tardi “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”.
Viene quindi ristabilito il limite “biennale” previsto dall’art. 19 del DPR 633/72 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal DL 50/2017.
Come si legge nella Relazione tecnica allo schema di DLgs., la norma del 2017 aveva ridotto i termini in modo da avvicinare il momento in cui il soggetto passivo beneficiava della detrazione a quello di annotazione della fattura di acquisto, agevolando i controlli e consentendo il recupero di gettito. L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica ha, tuttavia, consentito di superare le problematiche che avevano portato a tale riduzione, “in quanto non è più possibile beneficiare della detrazione se non in seguito al ricevimento della fattura elettronica obbligatoria”.
Volendo esemplificare, quindi, il soggetto passivo che abbia acquistato un bene il 28 agosto 2026 (presupposto sostanziale) e abbia ricevuto la fattura il 2 settembre 2026 (requisito formale), potrà esercitare la detrazione al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno 2028 (secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto), annotando la fattura nel registro degli acquisti entro il 30 aprile 2029 (termine per la presentazione del modello).
Posto che l’art. 12 del DLgs. 148/2026 è entrato in vigore il 12 agosto 2026, è legittimo chiedersi se l’estensione dei termini abbia effetto anche con riguardo alle annualità anteriori al 2026.
In caso di risposta affermativa, esemplificando, l’imposta relativa a un acquisto effettuato nel 2024, documentato da fattura ricevuta nello stesso anno, potrebbe essere detratta entro il 30 aprile 2027 (termine per la presentazione della dichiarazione IVA per il 2026, secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto).
Il citato art. 12 del DLgs. 148/2026 nulla dice, tuttavia, al riguardo. L’assenza di specifiche indicazioni sul periodo transitorio potrebbe lasciar supporre che la disposizione abbia efficacia retroattiva, atteso che se il legislatore avesse voluto limitarne l’ambito ne avrebbe dovuto fare menzione (in base al principio ubi lex voluit, dixit).
Del resto, l’obbligo di fatturazione elettronica, che ha indotto il legislatore a estendere i termini per la detrazione, era già pienamente in vigore nelle annualità interessate (2024 e 2025).
Aderendo a una diversa tesi, l’assenza di una disciplina transitoria non elimina i dubbi in ordine alla portata delle novità. Sul punto, infatti, Assonime aveva presentato le proprie osservazioni, suggerendo alcune soluzioni per consentire il recupero dell’imposta delle precedenti annualità.
Altra rilevante novità del decreto riguarda la possibile retro-imputazione dell’IVA per le fatture infrannuali, conformemente al principio contenuto nella legge delega di riforma fiscale (art. 7 della L. 111/2023) e in aderenza alla sentenza relativa alla causa T-689/24. Grazie all’eliminazione delle parole “in riferimento al medesimo anno” dall’art. 25 del DPR 633/72, sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa a un acquisto effettuato nel 2026, anche se la relativa fattura è ricevuta nel 2027, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita al 2026 (30 aprile 2027), “previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti” (cfr. Relazione illustrativa).
Resta tuttavia in vigore l’art. 1 del DPR 100/98, che non consente di tener conto nell’ultima liquidazione dell’anno dei “documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Il mancato intervento del legislatore parrebbe sottintendere che per le fatture “a cavallo d’anno” l’IVA possa essere recuperata esclusivamente in dichiarazione anche nel caso in cui il documento sia ricevuto entro il 15 gennaio (nell’ipotesi di contribuente “mensile”).
Questa scelta non sembra pienamente aderente ai principi contenuti nella causa T-689/24, che fa generico riferimento al “periodo”. La pronuncia, tra l’altro, è attualmente oggetto di un procedimento di revisione secondo quanto deciso dalla Sezione del riesame della Corte di Giustizia Ue, e dunque la questione resta aperta.
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