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LAVORO & PREVIDENZA

Possibile la revisione in autotutela dei provvedimenti di maternità

Per l’INL sussistendone i presupposti è sempre possibile una modifica anche non retroattiva

/ Mario PAGANO

Martedì, 25 agosto 2026

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La definitività dei provvedimenti di astensione per maternità, previsti dall’art. 17 del DLgs. 151/2001, non impedisce che gli stessi, in via del tutto eccezionale, possano essere revisionati secondo i principi di autotutela amministrativa.

Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) che, con il parere n. 1829/2026, ha preso in esame la possibilità di revisione di un provvedimento di astensione post partum in ragione di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 17, in forza del quale i provvedimenti di astensione in materia sono definitivi.

Secondo quanto previsto dall’art. 16 del DLgs. 151/2001, nel nostro ordinamento vige il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto. Ove il parto avvenga oltre la data presunta viene coperto anche il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.

Inoltre, l’art. 20 prevede anche la facoltà della lavoratrice di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. A questo schema ordinario, l’art. 17 aggiunge una serie di possibili estensioni del divieto di adibizione al lavoro, che possono intervenire mediante specifico provvedimento, sia prima sia dopo il parto.

Una prima causa di anticipo dell’astensione è prevista in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Per tali ipotesi è direttamente l’azienda sanitaria locale ad emettere il provvedimento. Inoltre, il divieto può essere anticipato rispetto a quanto previsto in via ordinaria dall’art. 16, quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione allo stato di gravidanza, sono da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Una situazione che, a determinate condizioni, previste dall’art. 7 comma 6 dello stesso DLgs. 151/2001, può spingersi anche fino a 7 mesi dopo il parto.

Tali casistiche sono direttamente di competenza dell’Ispettorato del lavoro che opera valutando due essenziali aspetti: la circostanza che, appunto, le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e, passaggio successivo, che la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Va detto che, di norma, tutti questi profili legati a mansioni della lavoratrice e condizioni pregiudizievoli per la stessa e per il bambino devono essere valutati e previsti nel documento di valutazione dei rischi, redatto dal datore di lavoro, così che lo stesso sia in grado di sapere anticipatamente se esiste già una possibilità di adottare misure necessarie ad evitare l’esposizione al rischio delle lavoratrici, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. Diversamente, infatti, ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro stesso può direttamente interessare l’Ispettorato al fine dell’adozione dei provvedimenti interdittivi.

Come chiarito dall’INL, sono questi gli elementi oggetto di valutazione. L’attività è, infatti, volta ad accertare la reale esposizione della lavoratrice a fattori di rischio, la natura delle mansioni esercitate e l’effettiva impossibilità di una diversa collocazione lavorativa. Appurata l’esistenza delle condizioni di pregiudizio e di impossibilità oggettiva allo spostamento ad altre mansioni, si arriva all’adozione del provvedimento di astensione, che nel caso esaminato dall’INL, riguarda il post partum.

Ciò premesso l’Ispettorato si esprime in tema di revisione di tale tipologia di atto con un orientamento che, ad avviso di chi scrive, non può che riguardare tutte le tipologie di astensione disciplinate dall’art. 17. L’INL ricorda, infatti, che la definitività consegue all’esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari, all’assenza di essi o perché la legge attribuisce espressamente carattere definitivo all’atto, come previsto proprio dal citato comma 5 dell’art. 17. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità ma anche il dovere dell’amministrazione di riesaminare il proprio operato attraverso gli strumenti di autotutela previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/90, sussistendone i presupposti. A questo punto non è sul piano del gravame che avviene la revisione ma su quello, opportuno, dell’autotutela amministrativa, ponderando attentamente l’interesse pubblico alla rimozione o revisione del provvedimento con l’affidamento ingenerato nei soggetti che hanno confidato sugli effetti da esso prodotti, senza escludere pertanto un annullamento con effetti ex nunc, come chiarito anche dallo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2755/2011.

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