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IMPRESA

Valutazione dell’esperto sulle misure protettive e cautelari al vaglio del giudice

L’apporto tecnico-conoscitivo dell’esperto è la base informativa per la decisione del giudice

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 25 agosto 2026

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La composizione negoziata, pur non integrando una procedura concorsuale (Cass. SS.UU. n. 42093/2021), rappresenta un percorso volontariamente intrapreso dall’imprenditore in situazione di squilibrio, qualificabile come “pre-crisi” ovvero come vera e propria insolvenza, purché risulti ragionevolmente perseguibile l’obiettivo del risanamento.

L’imprenditore che voglia accedere a tale percorso, avvantaggiandosi anche delle protezioni ex artt. 18 ss. del DLgs. 14/2019 (CCII), è tenuto a rispettare alcuni doveri di comportamento riconducibili, in termini generali, all’endiadi “buona fede e correttezza” ex art. 4 comma 1 del CCII.
All’art. 4 comma 2 lett. a) del CCII viene, a tal proposito, precisato come il debitore abbia il dovere di “illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata” (c.d. buona fede informativa).

A evidenziare come la composizione negoziata possa essere fruita nella sua massima portata, anche “postuma”, a condizione che l’imprenditore abbia sempre agito in modo corretto, è anche l’esplicita previsione che l’accesso al concordato semplificato trova il suo presupposto nella circostanza che le trattative si siano “svolte secondo correttezza e buona fede” (art. 25-sexies comma 1 del CCII).
Una ulteriore conferma si rinviene anche nel nuovo decreto dirigenziale 23 aprile 2026.

Anche ai fini della richiesta di concessione delle misure protettive e/o cautelari spetta al giudice designato verificare – preliminarmente rispetto agli ulteriori requisiti del c.d. fumus boni iuris e del periculum in mora – che l’imprenditore stia agendo nel rispetto dei generali canoni di comportamento della buona fede e della correttezza. Nell’ambito del procedimento di conferma delle misure di cui all’art. 19 del CCII, inoltre, il legislatore ha previsto, dal punto di vista dell’attività istruttoria esperibile, che il giudice, da un lato, debba sentire le parti e l’esperto e, dall’altro, possa nominare un ausiliario ex art. 68 c.p.c. o procedere agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti o alle misure protettive applicate (art. 19 comma 4 del CCII).

Il Tribunale di Brescia 1° luglio 2026 si segnala, a tal proposito, per avere respinto la tesi secondo cui il giudice del procedimento ex art. 19 del DLgs. 14/2019 non potrebbe sindacare la completezza e la ragionevolezza del parere dell’esperto, ma dovrebbe semplicemente limitarsi a prendere atto delle sue valutazioni ab extrinseco.
Ragionando diversamente, non si comprenderebbe perché il legislatore abbia previsto la possibilità dello svolgimento di attività istruttoria ulteriore rispetto all’audizione dell’esperto. Né si comprenderebbe la ragione per cui l’imprenditore dovrebbe depositare in allegato al ricorso la documentazione di cui all’art. 19 comma 2 del CCII.

Del resto, il consolidamento degli effetti protettivi già prodottisi “a semplice richiesta” dell’imprenditore o la concessione di ulteriori misure cautelari presuppone – sempre e comunque – l’adozione di un provvedimento giurisdizionale, rispetto al quale il giudice è tenuto, ex art. 111 comma 6 Cost., a verificare e affermare motivatamente l’esistenza delle condizioni per la sua pronuncia e, tra queste, anche l’osservanza da parte dell’imprenditore delle regole ex art. 4 comma 1 del CCII.
Nel compimento di questa verifica sarà di fondamentale ausilio per il giudice l’apporto tecnico-conoscitivo dell’esperto, il quale, in seno al procedimento ex art. 19 del CCII (pur senza rivestirvi il ruolo di ausiliario), rappresenta un punto di riferimento, sotto il profilo istruttorio, per l’acquisizione di informazioni qualificate in merito alle questioni poste all’attenzione del giudicante.

La valutazione della specificità del percorso (il cui proprium riposa nella presenza di un esperto negoziatore, terzo rispetto alle parti, autonomo, indipendente e dotato di una specifica professionalità) induce a ritenere che il parere di tale professionista, in quanto sorretto da una adeguata, completa e logica motivazione, costituisca la base informativa su cui il giudice può e deve fondare la propria decisione.

In verità, pur rappresentando l’audizione dell’esperto lo snodo istruttorio privilegiato in seno al procedimento di cui all’art. 19 del CCII, non può ritenersi che le sue valutazioni non siano soggette anche al vaglio del giudice in termini di completezza ed esaustività della motivazione e coerenza con il complessivo apparato documentale secondo il principio, non derogato dal CCII, del suo prudente e libero convincimento (art. 116 c.p.c.).

Nell’ambito del procedimento per la conferma o la concessione delle misure protettive o cautelari, quindi, da un lato, l’esperto è chiamato a rendere una propria autonoma valutazione in ordine ai fatti rilevanti ai fini della decisione (in tal senso depone il punto 6 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al DM del 23 aprile 2026) e, dall’altro, il giudice deve sottoporre a puntuale verifica tutto quanto rappresentato dal primo (Trib. Milano 21 luglio 2022).

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