Da gestire il periodo transitorio con estensione dei tempi per la detrazione IVA
Assonime ha presentato una proposta alle Commissioni parlamentari che stanno esaminando il decreto correttivo Omnibus
È attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato lo schema di decreto legislativo correttivo Omnibus, che prevede, fra le diverse misure, una specifica disposizione per l’estensione dei termini di annotazione delle fatture di acquisto e di detrazione dell’IVA.
L’art. 12 del suddetto schema interviene:
- sull’art. 19 del DPR 633/72, consentendo di detrarre l’imposta al più tardi con la dichiarazione relativa “al secondo anno successivo” a quello in cui il diritto è sorto (sempre alle condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso);
- sull’art. 25 del DPR 633/72, prevedendo che l’annotazione delle fatture e delle “bollette doganali” debba essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa “al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”.
Tornerebbe, in sostanza, in vigore il limite di due anni che era già previsto anteriormente alle modifiche apportate dal DL 50/2017; la riduzione era stata introdotta al fine di rendere più agevoli i controlli, avvicinando il momento di esercizio della detrazione a quello di annotazione della fattura. La relazione tecnica allo schema di DLgs. chiarisce che tale esigenza è venuta meno con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, “in quanto non è più possibile beneficiare della detrazione se non in seguito al ricevimento della fattura elettronica obbligatoria”.
Un ulteriore importante intervento del decreto renderebbe possibile la retroattività della detrazione IVA per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”.
Come si legge nella relazione illustrativa, grazie all’eliminazione, sempre nell’art. 25 del DPR 633/72, delle parole “e con riferimento al medesimo anno”, nel caso in cui la fattura sia riferita a un’operazione eseguita in una annualità (2026), ma sia ricevuta nell’anno successivo (2027) entro il termine di presentazione della dichiarazione, i soggetti passivi avranno “il diritto a esercitare la detrazione – previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali il diritto a detrazione è sorto nell’anno precedente (2026)] – con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto (2026)”.
La modifica consentirebbe di allineare la procedura di detrazione ai principi contenuti nella recente pronuncia del Tribunale Ue (causa T-689/24), pubblicata lo scorso 11 febbraio. Non va dimenticato, tuttavia, che la sentenza è attualmente oggetto di un procedimento di revisione, secondo quanto deciso dalla Sezione del riesame della Corte di Giustizia Ue, e che non può quindi escludersi un ulteriore cambio di scenario.
In questo contesto, Assonime ha presentato alle Commissioni Finanze di Camera e Senato alcune proposte migliorative delle disposizioni contenute nello Schema di decreto legislativo.
L’Associazione ha fatto rilevare, in modo particolare, il fatto che la misura con la quale viene disposto l’ampliamento del termine per l’esercizio del diritto alla detrazione non prevede una disciplina che regoli il periodo transitorio e neppure una “norma idonea a salvaguardare i contribuenti che, in buona fede e per esigenze oggettive, hanno considerato che la tardiva annotazione delle fatture di acquisto non fosse di impedimento al recupero dell’imposta mediante dichiarazione integrativa” (Consultazioni Assonime n. 15/2026).
A tal fine, quindi, vengono suggerite due soluzioni alternative.
In base alla prima proposta, il legislatore potrebbe precisare che il nuovo criterio si applica anche con riguardo ai beni e ai servizi acquistati o importati anteriormente all’entrata in vigore del decreto, nel caso in cui la fattura sia stata annotata nel registro degli acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello della sua ricezione, e “sempreché non sia decorso il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa” (Consultazioni Assonime n. 15/2026).
La seconda soluzione consisterebbe nel prevedere che:
- il nuovo criterio temporale possa applicarsi all’IVA relativa ad acquisti e importazioni per cui il diritto alla detrazione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- la detrazione dell’imposta per la quale il relativo diritto è sorto prima di tale data (1° gennaio 2024) sia comunque ammessa “se la fattura è stata annotata nel registro degli acquisti entro il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa relativa all’anno di ricezione della fattura” (Consultazioni Assonime n. 15/2026).
Sia nel primo che nel secondo caso, il legislatore, secondo Assonime, potrebbe precisare che non si farebbe in ogni caso luogo a rimborsi di imposte dovute in base ad accertamenti divenuti definitivi.
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