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Esonero dalla garanzia nell’IVA di gruppo da attestare entro la dichiarazione annuale

Sanzione proporzionale se la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è presentata oltre i 90 giorni

/ Corinna COSENTINO

Mercoledì, 26 agosto 2026

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Con alcune recenti ordinanze, la Corte di Cassazione ha esaminato il regime sanzionatorio applicabile in caso di indebite compensazioni nella liquidazione IVA di gruppo.

In particolare, con l’ordinanza n. 21122/2026 è stato esaminato il caso di una società controllata che, nel 2012, aveva compensato eccedenze detraibili all’interno del gruppo e, pur integrando i requisiti per l’esonero dalla garanzia, aveva presentato tardivamente la documentazione necessaria ad attestare tale esonero.
Nello specifico, essa aveva presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta dall’art. 38-bis comma 7 del DPR 633/72 (vigente ratione temporis) oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Secondo il giudice di secondo grado, dato che l’importo indebitamente compensato non era stato versato entro il termine di presentazione del modello dichiarativo, la società era soggetta alla sanzione di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, pari (all’epoca) al 30% dell’importo non versato.
La società sosteneva, invece, che la tardiva presentazione della dichiarazione sostitutiva non poteva giustificare l’irrogazione della suddetta sanzione, sussistendo a livello sostanziale i requisiti per l’esonero dalla garanzia (ossia un patrimonio dell’impresa idoneo a garantire il pagamento eventualmente richiesto).
La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto tali argomentazioni.

In primo luogo, si ricorda che l’art. 6 comma 3 del DM 13 dicembre 1979, nel fissare le condizioni di garanzia per le compensazioni infragruppo, rinvia all’art. 38-bis del DPR 633/72 in materia di rimborsi IVA, il quale, già nella versione in vigore al 2012, richiedeva per l’esonero dalla garanzia anche la presenza di indici di stabilità patrimoniale da attestare mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Sotto il profilo sanzionatorio, si rileva che l’art. 13 comma 6 del DLgs. 471/97 (introdotto dal DLgs. 158/2015) prevede l’applicazione della sanzione di cui al precedente comma 1 per le compensazioni effettuate nell’IVA di gruppo quando la garanzia è presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione annuale.
Se invece la garanzia è prestata dalla controllante o dalle controllate con un ritardo non superiore a 90 giorni, ai sensi dell’art. 11 comma 7-bis del DLgs. 471/97 (anch’esso introdotto dal DLgs. 158/2015), si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

La Corte evidenzia che gli artt. 11 comma 7-bis e 13 comma 6 del DLgs. 471/97 non sanzionano ex novo l’omesso versamento delle eccedenze compensate; piuttosto, limitano l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13 comma 1, prevedendo un trattamento più favorevole per il contribuente ove il ritardo negli adempimenti non sia superiore ai 90 giorni. Inoltre, tale trattamento più favorevole può essere invocato anche per fattispecie anteriori all’entrata in vigore di dette disposizioni.
Invece, la prestazione della garanzia oltre i 90 giorni, sotto il profilo sanzionatorio, è equiparata alla sua omissione, ed è da ricondurre all’art. 13 comma 1 del Dlgs. 471/97 anche prima delle modifiche apportate dal DLgs. 158/2015.

Secondo la Cassazione, poi, da una lettura coordinata dell’art. 6 comma 3 del DM 13 dicembre 1979 (che pone una “alternativa secca” tra prestazione della garanzia e versamento dell’importo corrispondente all’eccedenza compensata) con l’art. 38-bis del DPR 633/72 (che tipizza alcune ipotesi di esonero dalla garanzia), emerge che il possesso dei requisiti di esonero richiesti dall’art. 38-bis comma 7 del DPR 633/72 vigente ratione temporis doveva essere documentato entro il medesimo termine previsto per la prestazione della garanzia, ossia entro la scadenza della dichiarazione IVA annuale, sorgendo altrimenti l’obbligo di versamento degli importi compensati nel gruppo.
In altre parole, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio oltre i 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione annuale, al pari di quanto previsto per la tardiva prestazione della garanzia, integrava, anche prima del 2016, la violazione sanzionata dall’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97.

La Corte, infine, esclude che la presentazione successiva di dichiarazioni integrative e della documentazione attestante i requisiti di esonero dalla garanzia “possa avere efficacia sanante”. Sembra, dunque, che in caso di ricorso al ravvedimento operoso, i giudici ritengano dovuto non soltanto l’importo della sanzione ridotta ex art. 13 del DLgs. 472/97, ma anche quello dell’IVA indebitamente compensata (cfr. anche Cass. n. 21108/2026).
Va però rilevato che tale impostazione non sarebbe in linea con quanto indicato dalla prassi amministrativa, ove è stato affermato che, in caso di tardiva prestazione della garanzia, le compensazioni effettuate nel gruppo producono comunque i propri effetti dalla data in cui l’obbligo è stato adempiuto (circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2016).

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