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FISCO

Per l’IRES premiale, beni 4.0 con requisito dell’interconnessione

L’art. 5 comma 2 del DM 8 agosto 2025 specifica gli investimenti che potenzialmente consentono di accedere alla riduzione dell’aliquota

/ Pamela ALBERTI

Lunedì, 11 agosto 2025

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Nell’ambito del DM 8 agosto 2025, recante le disposizioni attuative dell’IRES premiale, l’art. 5 disciplina la condizione di accesso relativa agli investimenti rilevanti, che dovranno essere effettuati, in base all’art. 109 del TUIR, dal 1° gennaio 2025 al 31 ottobre 2026 (scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i soggetti “solari”).

In particolare, il comma 2 specifica gli investimenti che potenzialmente consentono di accedere alla riduzione dell’aliquota IRES. Si tratta, in sostanza, dei beni materiali e immateriali 4.0 (Allegato A e B della L. 232/2016), oggetto del credito d’imposta per investimenti ex L. 178/2020, e dei beni di cui all’art. 38 commi 4 secondo periodo e 5 del DL 19/2024, se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, oggetto del credito d’imposta transizione 5.0
A seconda della tipologia di investimenti realizzati dalle imprese che intendono fruire del beneficio in esame, i beni compresi nell’investimento complessivo devono possedere i requisiti richiesti per i relativi crediti d’imposta. Si pensi, ad esempio, al rispetto dei requisiti di strumentalità e novità dei beni oggetto degli investimenti rilevanti. Non trovano applicazione, invece, per gli investimenti in esame gli adempimenti informativi necessari per la prenotazione delle risorse e per il monitoraggio dei suddetti crediti d’imposta (così la Relazione illustrativa al DM).

Fondamentale è poi il requisito dell’interconnessione. Il comma 3 dell’art. 5 del DM in esame dispone che se l’investimento complessivo comprende solo i beni materiali e immateriali 4.0, deve essere effettuata l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Sul punto la Relazione illustrativa al DM, considerando validi, ove compatibili, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione al credito 4.0, ha precisato che i beni acquisiti dovranno avere, sin dalla loro origine e prima della loro messa in funzione, quelle caratteristiche tecnologiche che consentano loro l’interconnessione, che potrà anche avvenire successivamente, dopo che l’impresa si sia dotata o abbia adeguato i sistemi informatici ai quali i beni dovranno interconnettersi.
Tale interconnessione, ancorché successiva, costituendo il requisito fondamentale alla base del beneficio, dovrà permanere, secondo quanto stabilito dal DM, per un periodo di tempo superiore alla metà del periodo di sorveglianza entro cui è possibile applicare la c.d. “recapture rule” di cui all’art. 7 comma 1 lett. b) del DM.

Nel caso di investimenti rilevanti che includono anche i beni oggetto del credito transizione 5.0, oltre alla sussistenza della condizione dell’interconnessione, occorre conseguire nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

La Relazione illustrativa al DM ha precisato che il costo, ai fini del calcolo degli investimenti rilevanti, deve essere determinato secondo i criteri ordinari stabiliti per l’individuazione del costo dei beni ai fini fiscali dall’art. 110 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, includendo, dunque, anche gli oneri accessori di diretta imputazione.

Causa di decadenza per i beni oggetto degli investimenti rilevanti

Nell’ambito dell’art. 7 del DM 8 agosto 2025 viene inoltre disciplinata la specifica causa di decadenza prevista per i beni oggetto degli investimenti rilevanti.
In particolare, i soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa, nel caso in cui i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (quindi, per investimenti effettuati nel 2025, entro il 2030).
Viene comunque espressamente prevista la disattivazione della causa di decadenza con riferimento agli investimenti sostitutivi con particolari caratteristiche, trovando applicazione le disposizioni dell’art. 1 comma 35 della L. 205/2017.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al DM, la cessione del contratto di leasing durante il periodo di osservazione è assimilata all’estromissione dei beni dalla struttura produttiva.

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