Registratore telematico con possibile segnalazione della chiusura estiva
Nel periodo di mancato invio dei corrispettivi l’apparecchio può essere impostato come «fuori servizio»
Le chiusure estive degli esercizi commerciali, spesso programmate nel mese di agosto, possono richiedere alcuni accorgimenti nella gestione dei registratori telematici. Le specifiche tecniche relative alla memorizzazione e all’invio dei corrispettivi telematici (§ 2.7, versione 11.1) regolano espressamente tali situazioni, individuando un discrimine nel superamento dei 12 giorni come periodo di chiusura.
In generale, in caso di interruzione dell’attività non dovuta a malfunzionamenti tecnici (es. chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali), il registratore telematico, alla prima trasmissione successiva o all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (a importo “zero”) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.
Tuttavia, qualora l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni o l’esercente non sia in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori (si citano come esempi i periodi di ferie lunghi, la chiusura stagionale, le ipotesi di inutilizzo temporaneo del registratore), è stabilito che l’apparecchio debba prevedere “la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo «fuori servizio», codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività”. In altre parole, il registratore deve prevedere la possibilità di segnalare lo stato “fuori servizio” con l’apposito codice indicato. È altresì precisato che, seguendo questa procedura, l’apparecchio tornerà “in servizio” alla prima trasmissione utile.
Tali indicazioni sono state inserite nella versione delle specifiche tecniche adottata con provv. Agenzia delle Entrate n. 15943/2023, valida per i modelli di registratori approvati dopo il 30 giugno 2023, nonché per i modelli antecedenti per i quali sia stata presentata istanza di variante dopo la suddetta data.
In sostanza, se di regola la temporanea inattività del registratore non è accompagnata da un cambio di stato del dispositivo, questo è invece contemplato qualora si prospetti un periodo di inattività superiore a 12 giorni (o di durata indeterminata).
Va però sottolineato che, stando alla formulazione del documento tecnico, il cambio di stato del registratore non pare costituire un obbligo per gli esercenti.
D’altra parte, neppure il provvedimento che detta le regole generali per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (provv. Agenzia delle Entrate n. 182017/2016) sembra prevedere un simile obbligo. A conferma di tale impostazione si potrebbero anche considerare le indicazioni presenti sul sito di assistenza del portale Fatture e corrispettivi, secondo cui l’evento “Fuori servizio” con codice “608” (Magazzino/Periodo di inattività) “può essere utilizzato facoltativamente per comunicare (...) un lungo periodo di chiusura come per esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.”.
In definitiva, gli esercenti che sospendono l’attività per le ferie estive non dovrebbero essere tenuti a effettuare alcuna comunicazione per segnalare il motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.
Ciononostante, per coloro che programmano un lungo periodo di inattività, la variazione dello stato del registratore in “fuori servizio”, secondo la procedura descritta, potrebbe comunque essere consigliabile, anche considerando che lo stato “fuori servizio” consente all’Amministrazione finanziaria di “motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati” (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 247/2022).
A livello operativo, si ricorda che il cambio di stato del dispositivo può essere eseguito sia tramite l’apparecchio, sia tramite il portale Fatture e corrispettivi, nell’ambito dei servizi riservati a gestori ed esercenti. Il registratore tornerà automaticamente “in servizio” con la prima trasmissione di dati utile, senza necessità di riattivazione.
Si rileva, in ultimo, che una procedura di segnalazione del periodo di inattività è prevista anche nell’ambito delle nuove soluzioni software per l’invio dei corrispettivi (si veda “Fissate le regole per l’invio dei corrispettivi tramite software” dell’11 marzo). Infatti, le specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 111204 del 7 marzo 2025, aggiornate nella versione 1.1 del 17 giugno 2025, prevedono che l’esercente possa impostare un periodo di inattività del c.d. “punto di emissione” (PEM), indipendentemente dalle chiusure standard. A livello tecnico, il PEM trasmetterà la segnalazione al “punto di elaborazione” (PEL) cui è connesso, il quale la trasmetterà a sua volta al sistema dell’Agenzia delle Entrate.
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