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Venerdì, 9 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

OPINIONI

Equiparazione di mandati fiduciari e trust alla prova del Registro dei titolari effettivi

Le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue sul Registro pongono interrogativi rilevanti su cui è opportuno fare chiarezza

/ Lucia FRASCARELLI

Venerdì, 9 gennaio 2026

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Pubblichiamo l’intervento di Lucia Frascarelli, Segretaria Generale Assofiduciaria.

Le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, pubblicate l’11 dicembre scorso nell’ambito del contenzioso sul Registro dei titolari effettivi, rappresentano senza dubbio un passaggio rilevante nel confronto tra obiettivi di trasparenza e tutela dei diritti fondamentali. Un passaggio che, tuttavia, lascia aperti interrogativi sostanziali, sui quali è opportuno fare chiarezza a tutela degli operatori e degli utilizzatori dei servizi fiduciari, all’interno di un sistema legittimo e istituzionalizzato.
Il punto centrale della vicenda è noto: la scelta del legislatore italiano di qualificare i mandati fiduciari come “istituti giuridici affini ai trust” e, conseguentemente, assoggettarli agli obblighi di iscrizione nel Registro dei titolari effettivi. Una scelta contestata da numerose società fiduciarie – e da Assofiduciaria – laddove solleva un problema di corretta qualificazione giuridica di strumenti profondamente diversi per natura, funzione e livello di presidio.

Secondo l’Avvocato generale, per assimilare il mandato fiduciario al trust non è decisivo il trasferimento della proprietà, ma la circostanza che il bene sia intestato formalmente a un soggetto diverso dal titolare effettivo. Assofiduciaria non condivide tale impostazione. Pur muovendo da una lettura funzionale della direttiva europea, essa non coglie una peculiarità decisiva del modello fiduciario italiano: le società fiduciarie operano come imprese vigilate, soggette a obblighi di trasparenza, controlli antiriciclaggio, segnalazioni, tracciabilità fiscale e inserimento nell’Anagrafe dei rapporti finanziari, con un livello di presidio non comparabile né sostituibile con quello previsto per altri istituti giuridici.
In altri termini, l’intestazione formale è un elemento che non può essere isolato dal contesto regolatorio in cui è collocato. Diversamente, si rischia di mettere sullo stesso piano strumenti che il legislatore nazionale ha disciplinato, proprio per finalità di controllo e trasparenza, in modo profondamente diverso.

Un secondo profilo critico riguarda il principio di proporzionalità. L’Avvocato generale ritiene che il fatto di essere già sottoposti a obblighi di vigilanza non sia ostativo all’introduzione di ulteriori misure di trasparenza, poiché ogni normativa può perseguire obiettivi diversi. Il ragionamento è corretto sul piano astratto. Nel concreto, tuttavia, impone una verifica stringente del principio di proporzionalità: fino a che punto l’accumulo di obblighi informativi resta giustificato rispetto al rischio effettivamente presidiato? Quando strumenti già integralmente tracciati e vigilati vengono assoggettati a ulteriori livelli di esposizione informativa, il rischio non è solo quello di duplicare adempimenti e generare inefficienze operative, ma soprattutto di comprimere in modo non necessario i diritti alla riservatezza dei titolari effettivi.

Più articolata e, per certi versi, più problematica è la parte delle conclusioni dedicata all’accesso ai dati del Registro da parte di soggetti privati. L’Avvocato generale riconosce che la nozione di “legittimo interesse” deve essere interpretata in modo restrittivo e conforme ai diritti fondamentali, escludendo automatismi sia in senso permissivo, sia in senso restrittivo. Permangono, tuttavia, forti perplessità sul ruolo attribuito alle Camere di commercio, chiamate a valutare, in quanto organi amministrativi non giurisdizionali, richieste di accesso ai dati che possono comportare una divulgazione dagli effetti irreversibili. Nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale ribadisce quindi la necessità di garantire un ricorso giurisdizionale effettivo e tempestivo, eventualmente accompagnato da misure cautelari, a tutela dei titolari effettivi, facendo emergere profili di criticità nell’attuale assetto normativo italiano.

Assofiduciaria non contesta – e non ha mai contestato – gli obiettivi di fondo della normativa antiriciclaggio, né l’esigenza che i rapporti giuridici ed economici siano pienamente conoscibili dalle autorità competenti. Il punto è un altro: l’efficacia del sistema non si misura sull’omologazione degli strumenti, ma sulla loro corretta qualificazione giuridica e regolatoria. Equiparare il mandato fiduciario al trust senza considerare il contesto normativo, i presìdi di vigilanza e gli obblighi cui le società fiduciarie sono sottoposte significa trascurare una specificità che ha rappresentato, negli anni, un elemento di stabilità e di legalità per il sistema economico. È su questo terreno che si gioca la vera sfida: trovare un equilibrio tra esigenze di disclosure regolata e tutela dei diritti, evitando semplificazioni che rischiano di indebolire, anziché rafforzare, la fiducia nel sistema.

La Corte di Giustizia non è vincolata alle conclusioni dell’Avvocato generale e il confronto resta aperto. Assofiduciaria continuerà a presidiare questo spazio non per difendere privilegi inesistenti, ma per affermare il ruolo delle società fiduciarie come infrastruttura istituzionale dell’economia italiana ed europea, fondata su responsabilità, vigilanza e legalità.

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