Prova in appello ammissibile se il primo grado è stato deciso per direttissima
Una pronuncia del Consiglio di Stato ammette la deroga al divieto delle nuove prove in appello per «causa non imputabile» alla parte
Nel processo tributario il DLgs. 220/2023 ha introdotto l’art. 47-ter del DLgs. 546/92, che prevede la possibilità che il giudice decida direttamente sul merito in sede cautelare.
In sostanza, a fronte della domanda cautelare del ricorrente, ci si può trovare dinanzi all’ipotesi in cui nell’udienza di trattazione cautelare il giudice, ove “ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso” (art. 47-ter comma 3 del DLgs. 546/92), può decidere direttamente nel merito senza altra udienza.
Tale nuovo rito c.d. per direttissima, in vigore per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024, sebbene sia una novità nell’ambito del processo tributario, è stato interamente mutuato dal processo amministrativo.
Infatti, l’art. 47- ...
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