False
ACCEDI
Lunedì, 10 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Ammissibile la simulazione di diversi scenari nel test pratico di autodiagnosi

È necessario che le parti siano disponibili a trattare

/ Francesco DIANA

Lunedì, 10 agosto 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Nell’ambito del procedimento di conferma delle misure protettive, al giudice è demandata la verifica della sussistenza del fumus boni iuris, del periculum in mora e, non ultimo, del principio di proporzionalità tra il sacrificio richiesto dal debitore ai creditori e gli interessi di questi ultimi.

Lo scrutinio del fumus richiede un approfondimento della ragionevole e concreta perseguibilità del risanamento ipotizzato dal debitore; in tal senso, è necessario che la valutazione tenga conto, tra l’altro, delle indicazioni contenute nel piano di risanamento, nonché di quelle fornite dal test pratico di autodiagnosi, sebbene quest’ultimo non rientri nel corredo documentale di cui all’art. 17 comma 3 del DLgs. 14/2019 (CCII).

L’imprenditore, infatti, può decidere di compilarlo in sede di presentazione dell’istanza, in un momento successivo ovvero di non provvedervi affatto.
In quest’ultimo caso, come chiarito dal DM 23 aprile 2026 (che integra e sostituisce il DM 21 marzo 2023), solo se l’esperto ne ravvisa l’esigenza potrà sollecitarne la compilazione (Sezione III § 2.2 del DM 23 aprile 2026); viene meno, di contro, la necessità che, in caso di assenza, il professionista provveda all’elaborazione del test assieme al debitore (Sezione III, § 2.2 del DM 21 marzo 2023).

Molteplici sono le utilità del test pratico: consente all’imprenditore di acquisire “consapevolezza” della propria situazione di squilibrio, crisi o insolvenza in essere; misura il grado di difficoltà del percorso di risanamento; aiuta l’esperto a comprendere se sussistono o meno le prospettive di risanamento e/o ad approfondire la coerenza delle iniziative ipotizzate.

In linea con le novità introdotte dal DM 23 aprile 2026, la società, anche in occasione del procedimento di conferma delle misure protettive ex art. 19 del CCII, può proporre due diverse simulazioni del test di autodiagnosi, elaborate sulla scorta di due differenti scenari.
Il primo basato sull’analisi as is, ossia sulla situazione attuale; il secondo scenario, invece, c.d. “post composizione negoziata”, che evidenzia i benefici attesi dal piano industriale e dalla manovra finanziaria.
La simulazione prospettica, tuttavia, non necessariamente deve già evidenziare un ripristino delle condizioni di equilibrio, essendo sufficiente che deponga per la perseguibilità del risanamento, sebbene nel contesto dinamico della composizione negoziata della crisi.

La natura cautelare del procedimento di conferma delle misure protettive non ostacola la possibilità di un duplice test, posto che in questa fase non è richiesto né un piano definitivo, né un giudizio compiuto sulla convenienza della proposta per ciascun creditore.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Nocera Inferiore con provvedimento del 20 luglio 2026.

In ogni caso, quale che sia il risultato, è da ritenersi indicativo e da valutarsi (da parte dell’esperto) complessivamente assieme a tutte le altre informazioni disponibili (Sezione III, § 2.3 del DM 23 aprile 2026).

La natura evolutiva della composizione negoziata evidenzia come il processo di risanamento debba essere concretamente delineato sin dalle prime fasi, sebbene vada, poi, ricercato e costruito, progressivamente, attraverso lo svolgimento delle trattative con i creditori (Trib. Nocera Inferiore 20 luglio 2026).
Di conseguenza, il piano di ristrutturazione, su cui poggia il risanamento, non può avere la natura di proposta rigida e non modificabile, sebbene i principi su cui si fonda debbano essere opportunamente espressi e rappresentati.

Il vaglio giudiziale, oltre al fumus, riguarda anche il periculum in mora, ossia il rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare il buon esito delle trattative e, dunque, il risanamento dell’impresa.
In tal senso, la valutazione deve tener conto sia del concreto svolgimento delle trattative, sia della condotta e della disponibilità mostrata dalle parti interessate.

In altri termini, anche l’atteggiamento dei creditori può rappresentare un elemento sintomatico della concreta possibilità di perseguire il risanamento (Trib. Nocera Inferiore 2 luglio 2026).
Ciò comporta che, ad esempio, l’opposizione di una percentuale elevata di creditori possa evidenziare una indisponibilità a trattare e, dunque, una concreta difficoltà (e/o impossibilità) a realizzare il processo di ristrutturazione.
Di contro, può valorizzarsi positivamente la mancata opposizione dei creditori alla concessione delle misure protettive a favore dell’impresa istante (Trib. Salerno 2 luglio 2026).

Sebbene non vincolante, nel perimetro del vaglio giudiziale rientra anche il parere espresso dall’esperto sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.
Tale parere deve sempre risultare congruo e assicurare una coerenza logica tra quanto concluso e quanto accertato: le conclusioni non possono essere incompatibili con i rilievi contenuti nel parere, espressi dallo stesso esperto, soprattutto se critici e non superati (Trib. Nocera Inferiore 2 luglio 2026).

TORNA SU