Test pratico nella composizione negoziata come supporto alla prognosi
Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 e i Principi di comportamento dell’esperto ne confermano la natura non obbligatoria
Tra gli interrogativi che accompagnano la quotidiana conduzione della composizione negoziata torna ricorrente quello relativo all’obbligatorietà del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Il nuovo decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, unitamente ai Principi di comportamento dell’esperto recentemente licenziati dal CNDCEC, offrono ora elementi testuali sufficienti a sciogliere il dubbio in senso negativo: il test non costituisce un adempimento imposto a pena di improcedibilità, ma piuttosto un valido strumento di autodiagnosi posto al servizio di una verifica che resta, questa sì, doverosa.
Il dato di partenza si rinviene nell’art. 13 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII), il quale rammenta che sulla piattaforma sono disponibili un test pratico, una lista di controllo particolareggiata e un protocollo di conduzione, demandando al decreto dirigenziale la definizione delle “modalità di esecuzione” del test. Si tratta, dunque, di un lessico che prevede una mera “messa a disposizione”, e non un’obbligatoria prescrizione, in continuità con l’impianto del previgente decreto del 21 marzo 2023.
La conferma a contrario la si ritrova, poi, all’art. 17 comma 3 del CCII che, nel declinare il corredo documentale minimo dell’istanza, non contempla il test tra le allegazioni necessarie. Infine, ad ulteriore riprova, la stessa check-list di accesso si limita a domandare, in forma di mera spunta, se “l’imprenditore ha redatto il test online di ragionevole perseguibilità del risanamento”, postulando per definizione che esso possa anche difettare.
La vera essenza dello strumento si ricava, tuttavia, dalla lettura del Protocollo di conduzione (Sezione III del decreto). Il punto 2.2 prevede che l’esperto svolga la verifica preliminare di perseguibilità “anche sulla base del test disponibile online”, distinguendo poi due scenari: qualora l’imprenditore “abbia allegato” il test, l’esperto “lo esamina, correggendolo ove ne ravvisi l’esigenza”; qualora “non lo abbia allegato e l’esperto ne ravvisi l’esigenza”, questi “solleciterà all’imprenditore la sua compilazione”. La disposizione conferma, dunque, espressamente l’ipotesi della mancata allegazione (sulla quale, per vero, nessun dubbio si è mai posto neppure nella precedente versione del decreto dirigenziale) e subordina l’eventuale sollecito ad un apprezzamento discrezionale dell’esperto. Il successivo punto 2.3 ne ridimensiona ulteriormente la portata, qualificando l’esito del test come “comunque indicativo”, da valutarsi “tenendo conto di tutti gli elementi informativi” disponibili.
A tale impostazione si allineano i Principi di comportamento, che al § 3.2 riproducono pressoché testualmente la Sezione I del decreto dirigenziale. L’esperto, qui si legge, verifica le concrete possibilità di risanamento “anche sulla base dell’analisi del test pratico”, ed “è opportuno” che ne solleciti la predisposizione “qualora lo stesso non sia stato allegato”. Ciò in coerenza con la ricostruzione funzionale la quale sottolinea che il test “non diagnostica la crisi, ma contribuisce alla sua prognosi”, essendo condotto sulla situazione corrente e sulle sole iniziative già adottate, così da misurare l’intensità dello sforzo di risanamento e non l’esistenza dello stato di crisi. Di qui la duplice attitudine dello strumento, ex ante prognostica e, una volta definito il piano, di riscontro. È previsto, infatti, che l’esperto possa rieseguire l’esercizio tenendo conto degli effetti previsti nel piano, per saggiarne la coerenza. Non a caso i Principi annoverano il test, ove redatto, tra la documentazione che l’esperto conserva a comprova della diligenza impiegata (11.1.9).
La conclusione non deve, tuttavia, ingenerare equivoci. Ciò che è facoltativo è lo strumento, non l’obiettivo. La verifica delle concrete prospettive di risanamento resta un obbligo ineludibile dell’esperto che egli assolve avvalendosi del test ove disponibile, ma anche — ed eventualmente in via esclusiva — del progetto di piano, dei colloqui con l’imprenditore e degli ulteriori elementi acquisiti. Significativo, in tal senso, è anche il punto 15.3 del protocollo, che per le imprese sotto-soglia stabilisce che l’esperto “può” svolgere il test in via meramente residuale, “ove non sia possibile procedere altrimenti”. Resta fermo, peraltro, che un rifiuto ingiustificato dell’imprenditore di dar corso alla compilazione sollecitata dall’esperto, lungi dall’essere irrilevante, ben potrebbe riverberarsi sul giudizio in punto di correttezza e buona fede che permea l’intero percorso negoziale.
In definitiva, il test pratico si conferma uno strumento facoltativo ma vivamente raccomandato. La sua mancata redazione non preclude l’accesso alla composizione negoziata, mentre la sua presenza offre un primo, prezioso, termine di orientamento. Spetterà all’esperto sollecitarne la compilazione, ma solo quando, a suo insindacabile giudizio, ne ravvisi l’utilità e, soprattutto, leggerne gli esiti nella sua reale essenza di indicazione di percorso e non di mero verdetto.
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