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Sabato, 4 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Illegittimo richiedere la reciprocità per l’iscrizione all’albo dei pedagogisti

/ REDAZIONE

Sabato, 4 luglio 2026

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 119 depositata ieri, 3 luglio 2026, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 7 della L. 55/2024, contenente le disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

A essere incostituzionale è la lettera a) del comma 1 del citato art. 7 nella parte in cui subordina l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici al possesso della cittadinanza “di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità”.
In base alla norma, il cittadino extra Ue, per iscriversi nei predetti albi, deve fornire una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti, oltre al possesso dei titoli di studio e delle competenze necessarie, anche la sussistenza della condizione di reciprocità nello Stato di provenienza.

La Consulta, con la sentenza di ieri, ha affermato che è però costituzionalmente illegittimo richiedere al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, e in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l’ulteriore presupposto della sussistenza della predetta condizione di reciprocità ai fini dell’iscrizione agli indicati albi.

Si sottolinea, in particolare, come la previsione contrasti con il canone di proporzionalità ostacolando e limitando, senza operare un adeguato bilanciamento tra mezzo impiegato e scopo perseguito, la libera esplicazione dell’attività professionale del cittadino extra Ue regolarmente soggiornante e in possesso di un titolo che lo abiliti a lavorare. Tale misura impone, inoltre, un onere sproporzionato rispetto alle capacità conoscitive del singolo lavoratore.

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