Limiti alla ristrutturazione trasversale per il concordato in continuità
La Cassazione esamina il rapporto cram down e cross-class cram down nel sistema anteriore al correttivo ter
Con l’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, la Cassazione affronta alcune delle questioni più controverse del diritto della crisi, connesse all’applicazione del DLgs. 14/2019 (CCII) nella versione antecedente al DLgs. 136/2024 (c.d. terzo correttivo).
Il primo tema affrontato riguarda la possibilità di estendere, ante DLgs. 136/2024, l’omologazione forzosa della transazione fiscale al concordato in continuità aziendale, in combinazione con il meccanismo del cross-class cram down. La Suprema Corte si orienta per la soluzione negativa. Nel regime anteriore al correttivo ter, infatti, l’art. 88 comma 2-bis del CCII non è applicabile al concordato in continuità, né potrebbe essere integrato con l’art. 112 comma 2. Tale conclusione si fonda su argomenti letterali e sistematici: il richiamo operato dalla norma sulla transazione fiscale riguarda il solo concordato liquidatorio.
Il cram down fiscale, inoltre, ha una natura eccezionale, giacché rappresentabile come una fictio iuris che trasforma il dissenso del creditore pubblico in consenso. Ritenere applicabile ante correttivo-ter il cram down fiscale al concordato in continuità crea una compressione dei diritti dei creditori ammissibile solo in presenza di una espressa previsione normativa. In tal modo viene evidenziata una caratteristica di assoluta asistemicità del cram down fiscale al tempo della sua prima introduzione, quando il sistema non riconosceva la ristrutturazione trasversale dell’art. 112 comma 2 del CCII come modificato dal DLgs. 136/2024, che ha, quindi, introdotto una novità del sistema e non ha, invece, natura interpretativa.
Un secondo tema riguarda l’individuazione della classe di creditori il cui voto è necessario per l’omologazione del concordato in continuità anche in assenza di unanimità. La posizione della Cassazione è che non sia sufficiente il voto di creditori chirografari o creditori integralmente soddisfatti, ma che sia necessario il voto favorevole di almeno una classe di creditori privilegiati non integralmente soddisfatti. La lettera d) dell’art. 112 comma 2, richiede infatti il riferimento alla graduazione delle cause legittime di prelazione, elemento incompatibile con la posizione dei chirografari, che restano estranei a un ordine gerarchico. Assume un ruolo centrale, in questa interpretazione, la regola della priorità assoluta.
La norma, si riferisce, infatti a “creditori che sarebbero soddisfatti rispettando la graduazione” e, quindi, sembra far ritenere rilevanti solo i creditori privilegiati. Se non fosse, così, argomentano i giudici di legittimità, sarebbe possibile omologare il concordato a maggioranza senza il voto dei creditori privilegiati. La classe “interessata”, per essere individuata, richieda una comparazione degli effetti ottenuti applicando la absolute priority rule (APR) con quelli della reative priority rule (RPR) e la verifica che la stessa sia stata incisa economicamente e non integralmente soddisfatta.
Ulteriore tema è quello del ruolo della finanza esterna. Secondo la Suprema Corte essa non può essere ricompresa nel concetto di valore eccedente rispetto a quello di liquidazione. Il contributo della finanza esterna, quindi, non deve essere tenuto in considerazione quando si tratta di individuare la classe il cui voto favorevole è necessario per la ristrutturazione trasversale. Se i creditori chirografari, quindi, come spesso accade sono soddisfatti solo dalla finanza esterna, essi non possono rappresentare un elemento capace di condurre alla omologazione anche in assenza di unanimità. La finanza esterna può essere distribuita liberamente, indipendentemente dalla RPP, i cui effetti, paragonati con la simulazione della applicazione della APR, conducono a individuare la classe di creditori decisiva per il class cross cram down.
Emerge poi il tema da cui è sorta l’esigenza del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue. I creditori integralmente soddisfatti, ma con pagamento dilazionato, possano essere considerati “parti interessate” ai fini del cram down trasversale e “impaired” ai sensi dell’art. 11 della direttiva (Ue) 2019/1023.
Sotto il profilo finanziario, non c’è dubbio in applicazione dei principi del valore temporale del denaro e della conseguente necessità di attualizzare il valore nominale dei pagamenti attesi nel futuro.
La Cassazione osserva che, se secondo il diritto unionale il pregiudizio è rappresentato da una decurtazione del valore del credito e anche un ritardo del pagamento assume rilievo, per le norme interne dilazione non equivale a pregiudizio.
Nelle more della interpretazione della CGUE, l’ordinanza fissa tre principi: separazione, ante correttivo ter, tra cram down fiscale e cross-class cram down; la classe il cui voto favorevole autorizza la ristrutturazione trasversale deve deve essere di creditori privilegiati e la finanza esterna non assume rilievo per individuarla. Essa, inoltre, chiede la risoluzione del dubbio interpretativo sulla nozione di classe interessata e svantaggiata, per capire se possa ricomprendere anche i creditori privilegiati che subiscono il solo pregiudizio della dilazione temporale del pagamento.
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