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Sabato, 4 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Per ormeggiatori e barcaioli retribuzioni in aumento da maggio 2026

Introdotto uno scatto di anzianità pari a 26 euro per il passaggio al 3° livello

/ REDAZIONE

Sabato, 4 luglio 2026

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Lo scorso 28 maggio Angopi, Legacoop e Confcooperative e le OO.SS. dei lavoratori (Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti) hanno sottoscritto l’Accordo per il rinnovo della disciplina derivante dal CCNL 31 maggio 2023 (codice CNEL I726) applicabile agli ormeggiatori e ai barcaioli iscritti nei registri istituiti ai sensi degli artt. 208 e 216 del Regolamento della navigazione marittima, scaduto il 30 giugno 2025. La nuova disciplina decorre, per la parte normativa, dal 1° luglio 2025 e scadrà il 30 giugno 2028.

In primo luogo segnaliamo la previsione dei seguenti nuovi importi mensili da corrispondere da maggio 2026 a titolo di minimo retributivo conglobato:
- liv. 1, 1.794,79 euro;
- liv. 2, 1.721,12 euro;
- liv. 3, 1.651,94 euro;
- aspirante ormeggiatore, 1.547,87 euro;
- allievo ormeggiatore, 1.444,68 euro.

In materia di scatti di anzianità, l’Accordo ha previsto che, al momento del passaggio dalla qualifica di aspirante ormeggiatore al 3° livello della classificazione del personale, venga riconosciuto un aumento periodico pari a 26 euro.
A titolo di completezza richiamiamo di seguito gli importi degli scatti di anzianità come definiti dal CCNL 19 giugno 2019: liv. 1: 29 euro; liv. 2, 28 euro; liv. 3, 27 euro.

Le Parti hanno altresì stabilito le maggiorazioni per il lavoro straordinario di ormeggiatori e barcaioli giornalieri; di seguito i valori applicabili:
- straordinario feriale: liv. 1, 12,29 euro; liv. 2, 11,78 euro; liv. 3, 11,31 euro.
- straordinario festivo e notturno feriale: liv. 1, 12,82 euro; liv. 2, 12,29 euro; liv. 3, 11,80 euro.
- straordinario notturno festivo: liv. 1, 13,35 euro; liv. 2, 12,81 euro; liv. 3, 12,29 euro.

In materia di periodo di prova per gli ormeggiatori e i barcaioli assunti con contratto a tempo determinato, le Parti, dando applicazione all’art. 13 della L. 13 dicembre 2024 n. 203 (c.d. “Collegato Lavoro”), hanno previsto la durata massima di 2 giorni di effettiva prestazione ogni 30 giorni di calendario.
In ogni caso, confermando il dettato normativo, l’Accordo ha previsto che il patto di prova non possa superare i 15 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi o i 30 giorni per quelli di durata eccedente i 6 mesi. Inoltre, è stato previsto che gli ormeggiatori assunti con contratto a tempo determinato siano inquadrati come aspiranti ormeggiatori.

Infine, per quanto riguarda la previdenza complementare (Previdenza Cooperativa), è stata confermata la misura dell’aliquota contributiva a carico di datore di lavoro e lavoratore, che rimane quindi pari al 2% della retribuzione globale di fatto, come previsto dall’art. 40 del CCNL 31 maggio 2023.

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