Trasformazioni incentivate anche per i lavoratori somministrati
L’INPS fornisce le istruzioni sull’esonero contributivo per le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato
Con la circ. n. 72/2026, pubblicata ieri, l’INPS è intervenuto in merito alla misura premiale ex art. 4 del DL 62/2026, finalizzata a rafforzare l’occupazione giovanile stabile e destinata ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
In sintesi, il beneficio in questione, riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e collegato a ciascun lavoratore stabilizzato, consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile.
L’esonero è riconosciuto esclusivamente per le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato – anche a part time – di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi ed effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026. Le trasformazioni in questione devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026.
Inoltre, l’agevolazione contributiva riguarda solo lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.
La norma precisa poi che l’esonero non si applica ai rapporti instaurati nell’ambito del lavoro domestico, nonché con apprendisti e dirigenti.
In aggiunta, l’INPS chiarisce che fra le tipologie incentivate non rientra la trasformazione a tempo indeterminato riguardante il contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Viceversa, l’esonero contributivo in argomento può essere riconosciuto per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché quest’ultima sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
L’INPS ricorda poi che le trasformazioni devono conseguire un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Tecnicamente, il numero dei lavoratori va calcolato in Unità di lavoro annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Inoltre, si precisa che anche nel caso di questo esonero contributivo valgono i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del DLgs. 150/2015 (ad esempio, l’assunzione non deve costituire l’attuazione di un obbligo preesistente o violare un diritto di precedenza, ovvero non devono esserci sospensioni lavorative in atto, e così via) e il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006, ossia il possesso di regolarità contributiva (DURC), l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale nonché il rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L’INPS ricorda che per beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro non devono avere proceduto:
- nei 6 mesi precedenti la trasformazione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex L. 223/91, nella stessa unità produttiva;
- nei 6 mesi successivi alla trasformazione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Infine, nella circolare in commento si ricorda che l’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti per legge, mentre è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 1 comma 399 e 400 della L. 207/2024.
Per quanto riguarda invece gli aspetti operativi, si rende noto che, per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”.
Qualora risulti sufficiente capienza di risorse e i controlli in seno all’istruttoria abbiano dato esito positivo, l’INPS darà un riscontro in merito all’accoglimento della domanda.
La domanda di riconoscimento della misura potrà essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026, sia per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute.
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