Possibile la relazione del liquidatore su completezza e veridicità dei dati nella CNC
Desta qualche perplessità la possibilità introdotta dal Tribunale di Venezia: complessa appare l’idonea valutazione di imparzialità e indipendenza
Il risanamento dell’azienda in composizione negoziata può realizzarsi attraverso il ricorso a una delle soluzioni ritenute “idonee” di cui all’art. 23 del DLgs. 14/2019; tra queste vi rientra la possibilità di formulare un accordo transattivo con le Agenzie fiscali che abbia ad oggetto il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori (art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019).
È pacifico che la proposta possa prevedere anche la falcidia dell’IVA (Trib. Lanciano 9 luglio 2026), ma non anche i tributi la cui titolarità compete agli enti previdenziali e assicurativi, piuttosto che agli enti locali.
Oltre la proposta, di cui la norma nulla precisa in merito alla forma o al contenuto, è espressamente richiesta l’allegazione della relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e da una relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati aziendali.
La prima deve essere redatta da un professionista indipendente ex art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019; la seconda, invece, può essere redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, ovvero da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
Ne consegue che tale relazione possa essere redatta anche dal collegio sindacale, purché incaricato della revisione legale (Trib. Vasto 12 giugno 2026).
La lettera della norma, tuttavia, ha sollevato dubbi in merito alla possibilità (o meno) che le due relazioni possano essere redatte dallo stesso professionista.
Secondo il DM 23 aprile 2026 (che aggiorna e sostituisce il DM 21 marzo 2023) il revisore legale è una figura distinta da quella del professionista indipendente che attesta la convenienza della proposta di accordo (Sez. III, § 9.6); la conseguenza è che l’attestazione di convenienza e la relazione di completezza e veridicità dei dati debbano essere redatte da due professionisti distinti.
Analogamente l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 5 del 16 luglio 2026, relativa ai profili fiscali dei nuovi istituti di cui al DLgs. 14/2019, conferma che le due relazioni non possano essere redatte dallo stesso soggetto, allo scopo di garantire i principi di imparzialità e di indipendenza.
In verità, sebbene non richiesto dalla norma, l’Agenzia delle Entrate sembra richiedere anche una terza relazione sulla fattibilità del piano, anche non attestata, allo scopo di valutare, in via prognostica, la sostenibilità degli obblighi assunti dal debitore.
Diverso, invece, l’orientamento espresso dai Principi di comportamento dell’esperto nella composizione negoziata, pubblicati di recente dal CNDCEC e la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC): il professionista indipendente oltre a redigere l’attestazione di convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale può, all’occorrenza, redigere anche quella sulla completezza e sulla veridicità dei dati.
Analogamente, anche le prime pronunce di merito non escludono tale eventualità (Trib. Milano 21 maggio 2026 e Trib. Roma 25 febbraio 2026).
Desta qualche perplessità, invece, la possibilità recentemente introdotta dal Tribunale di Venezia con decreto del 30 giugno 2026, che il liquidatore e rappresentante legale della società in composizione negoziata possa esprimersi sulla veridicità e sulla completezza dei dati aziendali.
In merito, quantomeno complessa appare l’idonea valutazione della necessaria imparzialità e indipendenza richiesta al soggetto incaricato di redigere la relazione.
La proposta deve essere sottoscritta dalle parti ma non dall’esperto, a cui va solo comunicata. Ciò, tuttavia, non esclude che quest’ultimo sia comunque chiamato ad effettuare una serie di verifiche (si veda “Definitivi i principi di comportamento dell’esperto della composizione negoziata” del 23 giugno 2026).
Al tribunale, invece, è riservato un controllo sulla regolarità della proposta: si tratta di una verifica, formale e sostanziale, che l’accordo e i relativi documenti siano conformi a quanto previsto dalla norma.
Il controllo, infatti, ha natura di garanzia e ha lo scopo di verificare che il procedimento sia stato correttamente instaurato e sviluppato, consentendo al creditore pubblico di operare una scelta consapevole (Trib. Bologna 28 giugno 2026, Trib. Milano 21 maggio 2026).
A ciò si aggiunge anche un controllo sulla corretta individuazione dei tributi falcidiabili, oltre che sull’idoneità delle attestazioni a corredo (Trib. Roma 7 marzo 2026).
Non vi è, invece, alcuna valutazione di merito circa gli effetti della proposta rispetto agli altri creditori e/o all’obiettivo del risanamento aziendale (Trib. Lanciano 9 luglio 2026).
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