Qualità di parte del creditore con la presentazione delle osservazioni
La Cassazione si è espressa in tal senso riguardo all’omologazione di un piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Con l’ordinanza n. 20941/2026 la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore”, procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento dedicata al consumatore disciplinata dagli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019, “il creditore acquista la qualità di parte formale del giudizio di omologazione del piano attraverso la formulazione delle osservazioni, a norma dell’art. 70 comma 3, CCII, in funzione della loro risoluzione a opera del giudice, ai sensi del successivo comma 7 della stessa norma”.
Appare utile ricostruire la fattispecie sotto il profilo processuale nei suoi tratti essenziali. La vicenda trae origine da una sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi, l’11 marzo 2025, omologava un piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da due coniugi separati sovraindebitati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 2 comma 1 lett. c) ed e), 66 e 67 ss. del CCII.
Avverso tale sentenza i creditori proponevano un reclamo ex art. 51 del CCII, poi accolto con la sentenza n. 50/2025 della Corte d’Appello di Lecce, quest’ultima a sua volta, ancora, impugnata con ricorso per cassazione.
Ai fini che qui interessano, mette conto osservare come, nel corso del procedimento di reclamo svoltosi dinnanzi alla Corte d’Appello di Lecce ai sensi dell’art. 51 del CCII, i consumatori resistenti avessero eccepito il difetto di legittimazione a impugnare dei creditori reclamanti, denunziando e deducendo, con motivo di ricorso, peraltro, ri-proposto anche nel corso del giudizio di Cassazione, la circostanza che costoro (ovverosia, i creditori reclamanti), nel giudizio di omologazione svoltosi dinnanzi al Tribunale di Brindisi, si fossero unicamente limitati a riportarsi, in udienza, alle osservazioni comunicate, a mezzo PEC, all’OCC, ai sensi dell’art. 70 comma 3 del CCII, senza, così, assumere la qualità di parti in senso formale (come tali legittimate a proporre reclamo ex art. 51 del CCII).
La Corte d’Appello di Lecce – e, di qui l’origine della rinnovata denunzia del medesimo motivo di ricorso (anche) nel giudizio di Cassazione – nell’accogliere il reclamo dei creditori, rigettava, al contempo, l’eccezione formulata dai consumatori resistenti, osservando come i creditori rivestissero senz’altro la qualità di “parti”, “avendo attivamente partecipato al giudizio di primo grado” – nel quale non è prevista alcuna formale costituzione – per il tramite della presentazione delle osservazioni, ai sensi dell’art. 70 comma 3 del CCII, e per il tramite della conseguente partecipazione alle diverse udienze dinnanzi al giudice monocratico.
Tanto premesso, l’eccezione de qua, come detto, riproposta anche nel successivo e ultimo grado, ha, poi, subito analoga sorte anche nel giudizio di Cassazione, nel corso del quale il giudice di legittimità, condividendo l’assunto dell’impugnata sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Lecce, ha ritenuto che i creditori avessero effettivamente assunto la veste di parte formale del giudizio di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII, “sia pure nei limiti degli adempimenti partecipativi contemplati nel relativo procedimento, per come disciplinato dall’art. 70 CCII, che al comma 3 prescrive esclusivamente la presentazione di «osservazioni» da parte dei creditori, nei venti giorni successivi alla comunicazione del piano da parte dell’Occ, e che al comma 7 prescrive semplicemente che il giudice – cui l’Occ riferisce, sentito il debitore, proponendo le eventuali modifiche del piano – risolve «ogni contestazione», procedendo in particolare al cd. cram down «quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta»”.
Orbene, sulla scia di tale argomentazione, la Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha concluso nel senso di ritenere le osservazioni di cui all’art. 70 comma 3 del CCII il “veicolo processuale” che consente ai creditori e agli altri interessati, in uno alla partecipazione all’udienza, di acquisire la “piena qualità di parte formale” del giudizio di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. del CCII.
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