Tax credit ZES unica per l’investimento in leasing prima della comunicazione preventiva
Secondo l’Agenzia l’avvio dell’investimento dopo l’entrata in vigore della disciplina soddisfa il «principio di incentivazione» comunitario
Ai fini del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023, è agevolabile l’investimento in leasing effettuato nel 2026 prima della presentazione della comunicazione preventiva, posto che il progetto risulta avviato, con la stipula del contratto di leasing, successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa e in tal senso si considera soddisfatto il “principio di incentivazione” previsto dalla normativa europea. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 169 di ieri.
Nella fattispecie, la società chiede se, in relazione a un investimento acquisito mediante contratto di leasing stipulato a febbraio 2026 e consegnato sempre a febbraio 2026, vale a dire prima dell’invio della comunicazione preventiva da presentare nel periodo compreso dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, possa considerarsi rispettato il principio di incentivazione di cui all’art. 6 del Regolamento (Ue) n. 651/2014 (c.d. GBER).
Con specifico riferimento agli investimenti effettuati nel 2026, secondo l’art. 1 comma 439 primo periodo della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) gli operatori economici dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedevano di sostenere fino al 31 dicembre 2026.
A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato tale comunicazione devono poi inviare all’Agenzia delle Entrate, dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.
Tali modelli di comunicazione preventiva e integrativa, con le relative istruzioni, sono stati approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 3882/2026, in cui, al punto 1.2., viene precisato che sono “agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014”.
Il citato art. 6 del GBER stabilisce le condizioni in presenza delle quali si considera rispettato il “principio di incentivazione”.
In particolare, al § 2, prevede che “si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto d’incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato”. Al successivo § 4, precisa che “in deroga ai paragrafi 2 e 3 [riguardante gli aiuti concessi alle grandi imprese, ndr], si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto d’incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l’attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma d’agevolazioni fiscali”.
Per quanto sopra, in sostanza, sono esclusi dall’ambito di applicazione del credito d’imposta ZES unica i progetti di investimento che hanno avuto avvio in data anteriore rispetto a quella di entrata in vigore della misura agevolativa.
Per l’“avvio” dell’investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (cfr. art. 2 § 1 punto 23 del GBER).
Tanto premesso, l’Agenzia evidenzia che, sotto il profilo temporale, il credito d’imposta ZES unica, istituito dall’art. 16 del DL 124/2023, introdotto inizialmente nel 2024, è stato reiterato senza soluzione di continuità, da ultimo, dal richiamato art. 1 comma 438 lettera b) della L. 199/2025, a favore delle imprese che realizzano gli investimenti ammissibili dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Tenuto conto della richiamata disciplina unionale e considerate le caratteristiche del credito in oggetto, nella fattispecie prospettata l’Agenzia ha affermato che l’investimento rispetta il “principio di incentivazione” in quanto il progetto risulta avviato successivamente all’entrata in vigore della disciplina agevolativa con la stipula del contratto di leasing.
La società può quindi beneficiare, per l’anno 2026, del credito d’imposta ZES unica, sempreché sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa in commento.
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