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Venerdì, 4 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Denuncia al Tribunale per irregolarità attuali e potenzialmente dannose

La disciplina è stata trasposta dall’art. 2409 c.c. all’art. 2396-quater c.c.

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 4 settembre 2026

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Il Tribunale di Firenze, con il decreto del 16 settembre 2025, si sofferma su alcuni profili della denuncia al Tribunale. Denuncia che è non è più identificabile con il riferimento all’art. 2409 c.c., dal momento che, in esito all’entrata in vigore del DLgs. 47/2026, questo articolo è stato abrogato, mentre le relative indicazioni sono state trasposte nel nuovo art. 2396-quater c.c.

Si osserva, innanzitutto, come, una volta esclusa la qualificabilità della società quale co-legittimato passivo o litisconsorte necessario, l’eventuale instaurazione del giudizio con l’evocazione di questo solo soggetto – in assenza della necessaria vocatio in ius dei destinatari della domanda (gli amministratori) – andrebbe incontro a una dichiarazione di difetto insanabile di una delle condizioni dell’azione, ossia la legitimatio ad causam dal lato passivo. Rispetto a ciò, l’unica possibile sanatoria sarebbe ravvisabile nella spontanea costituzione degli amministratori per mezzo di intervento volontario.

I presupposti dell’esperibilità della denuncia al Tribunale sono costituiti:
- dal fondato sospetto di una grave irregolarità posta in essere dagli amministratori. Grave irregolarità intesa quale violazione dei canoni di corretta gestione societaria. Si tratta di un presupposto la cui valutazione, da parte dell’autorità giudiziaria, deve connotarsi in termini di globalità e attenere all’intera attività della società e alle irregolarità complessivamente e qualitativamente emerse, rimanendo, di norma, priva di rilievo l’eventuale illegittimità di singoli atti eventualmente impugnabili anche in via autonoma. Ciò in ragione della residualità del procedimento;
- dall’attualità dei comportamenti configuranti gravi irregolarità, non essendo consentita l’adozione di provvedimenti giudiziari in ipotesi in cui le denunciate irregolarità abbiano già esaurito i loro effetti;
- dalla potenziale dannosità delle irregolarità denunciate. Circostanza che impone di escludere la rilevanza di quelle condotte che si rivelino portatrici di effetti neutri rispetto all’integrità del patrimonio sociale. Tale potenzialità lesiva delle irregolarità gestorie – sottolinea altresì il Tribunale di Firenze – deve essere accertata e non già meramente supposta.

Tutto ciò premesso, si osserva come non sia corretta la scelta di collocare nel contesto di una denuncia al Tribunale la violazione del diritto di controllo del socio di srl, ex art. 2476 comma 2 c.c., perché questa:
- legittima il socio, ove perpetrata, a richiedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., teso all’inibizione dell’altrui condotta ostativa e alla condanna al facere infungibile costituito dalla messa a disposizione della documentazione richiesta;
- configura, in ogni caso, una fattispecie lesiva di una prerogativa individuale del socio, ma non un pregiudizio attuale o potenziale alla società, ai suoi interessi e alla relativa integrità patrimoniale (requisito, invece, necessario ai fini dell’esperibilità della denuncia al Tribunale).

Anche la presenza di risultati di bilancio negativi non integra, di per sé sola, l’evidenza, o il sospetto, di un’irregolarità gestionale, non configurando il semplice insuccesso imprenditoriale un illecito, e potendo, semmai, rilevare quale mero sintomo di irregolarità un falso risultato positivo di gestione che mascheri perdite incidenti sul capitale sociale.

Di conseguenza, salva l’ipotesi – che non si verificava nel caso di specie – che dalle singole violazioni od omissioni contabili derivino specifiche voci di pregiudizio per il patrimonio sociale (ad esempio, spese sostenute per il pagamento di sanzioni fiscali derivanti da omissioni, spese tecniche aggiuntive per la necessità del ricorso a professionisti esterni, ecc.), la violazione di obblighi contabili o amministrativi e finanche la falsificazione del bilancio con l’occultamento delle perdite e l’omissione dei provvedimenti di ricapitalizzazione necessari, in sé e per sé considerati, non rappresentano condotte idonee a determinare violazioni produttive di un danno alla società.
Al più, potrebbero dolersi di eventuali scorrette rappresentazioni del patrimonio sociale i terzi che con la società entrino in rapporti commerciali o, più genericamente, gli stakeholders.

Anche eventuali falsificazioni delle firme apposte ai bilanci approvati e pubblicati, così come la correzione di bilanci già depositati presso il Registro delle imprese, risultano condotte al più indicative di scorrettezze non afferenti all’attività gestionale in senso stretto e, soprattutto, non causalmente idonee, neppure in astratto, a causare pregiudizi al patrimonio sociale.

Si osserva, infine, come la circostanza in sé del mancato pagamento di debiti sociali, lungi dal costituire indice sintomatico univoco di mala gestio, potrebbe soltanto rivelare una carenza di liquidità della società; sono, invece, le cause di tale carenza che – se riconducibili a condotte gestorie negligenti nel perseguimento dell’interesse sociale e talmente irragionevoli da superare il limite della business judgement rule – potrebbero essere oggetto di rilievi pertinenti rispetto ad una denuncia al Tribunale.

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