Favor rei sulla violazione del plafond di compensazione alle Sezioni Unite
La Corte pone il dubbio se la fattispecie possa essere sovrapponibile alla modifica delle condizioni per accedere alle agevolazioni prima casa
Con l’ordinanza n. 24935 depositata il 2 settembre 2026, concernente un atto di recupero emesso per il 2014 per indebita compensazione di crediti IVA per circa 1.800.000 euro, eccedente la soglia legale di 700.000 euro, la Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, affinché valuti la rimessione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla rilevanza, nei giudizi in corso, delle modifiche intervenute al limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili con modello F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale ai sensi dell’art. 34 della L. 388/2024.
Fino al 2013 il limite annuo era fissato a 516.456,90 euro, dal 2014 al 2019 era elevato a 700.000 euro, per il 2020 e 2021 ammontava, rispettivamente, a 1 milione di euro e 2 milioni euro, infine, a decorrere dal 2022, è stabilito in 2 milioni di euro.
Il limite, la cui ratio è di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale, si applica alle sole compensazioni orizzontali e si cumula con quello di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta agevolativi dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (ris. n. 9/DF del 2008). La violazione della soglia è sanzionata dal Fisco, di regola, mediante atto di recupero, con cui è intimato il versamento delle imposte indebitamente compensate ed è irrogata la sanzione di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, in particolare quella del 25% oggi prevista dal comma 4-bis, che rinvia alla definizione di crediti non spettanti stabilita dalla norma penale, ossia “i crediti (…) fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento” (art. 1 comma 1 lettera g-quinquies) del DLgs. 74/2000).
Considerato che nel sistema sanzionatorio tributario vige, quando non è espressamente derogato dalla legge, il principio del favor rei (art. 3 commi 2 e 3 del DLgs. 472/97), la Cassazione si interroga sulle conseguenze che l’innalzamento del plafond abbia ai fini della sanzionabilità della condotta del contribuente.
Da un lato, infatti, si potrebbe ritenere che l’innalzamento della soglia di crediti compensabili alteri, riducendola, la fattispecie dell’illecito previsto dell’art. 34 della L. 388/2024, con conseguente abolitio criminis (parziale, in quanto una soglia oltre cui è vietata la compensazione è comunque prevista) e applicazione dell’art. 3 comma 2 del DLgs. 472/97.
Dall’altro lato, invece, si potrebbe reputare che la modifica della soglia non incida sul perimetro dell’illecito, in quanto estranea al precetto: secondo questa tesi la soglia regolerebbe una condizione di fatto entro cui si svolge il comportamento della parte, la cui modifica non incide sul disvalore della condotta e sulla risposta sanzionatoria e dunque non retroagisce a beneficio del contribuente, salvo che la legge non ne preveda espressamente la retroattività. Nel primo caso sarebbe dunque corretto, per effetto dell’innalzamento della soglia, commisurare la sanzione del 25% all’importo indebitamente compensato secondo la soglia vigente al momento in cui è irrogata la sanzione o deve essere pronunciata la sentenza, in caso di impugnazione, per effetto dell’art. 3 comma 2 del DLgs. 472/97 (favor rei).
Nel secondo caso la variazione della soglia sarebbe irrilevante ai fini dell’applicazione della sanzione, salvo che la legge non preveda la retroattività della modifica.
Considerato che le modifiche alla soglia di compensazione, intervenute nel tempo, non sono mai state qualificate come retroattive dal legislatore e che sulla questione la giurisprudenza di legittimità ha espresso posizioni opposte, applicando il favor rei con alcune pronunce (Cass. n. 18377/2024) ed escludendolo con altre (Cass. n. 33999/2024), la Cassazione ha ritenuto che la questione possa essere assegnata alle Sezioni Unite.
L’ordinanza in commento non si limita, però, a rilevare il contrasto in seno alla Corte, ma si interroga su una fattispecie che, ad avviso dei giudici di legittimità, potrebbe essere sovrapponibile a quella in esame e che è già stata risolta dalle Sezioni Unite.
Si tratta della modifica intervenuta alla disciplina dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa per effetto dell’art. 33 del DLgs. 175/2024, che ha variato, in relazione alla dichiarazione che parte acquirente rende in atto, le caratteristiche dell’abitazione di lusso, passando dal parametro della superficie (superiore a 240 mq) a quello della categoria catastale (appartenenza alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
In quel caso, rammenta la Cassazione, condivisibilmente le Sezioni Unite stabilirono che la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni non incideva sull’esistenza e la punibilità del mendacio, essendo detti parametri estranei al precetto (Cass. SS.UU. n. 13145/2022, secondo cui l’oggetto della dichiarazione mendace sarebbe un mero “antecedente di fatto”, e dunque “un elemento esterno alla struttura della violazione”).
E però, secondo l’ordinanza di rimessione, le conclusioni potrebbero essere diverse con riferimento al caso di specie, con conseguente applicazione del favor rei, atteso che le modifiche al plafond avrebbero “integralmente escluso la rilevanza di condotte poste in essere nella vigenza della pregressa disciplina”.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941