L’innalzamento della soglia compensabile cancella l’indebita compensazione
Ai fini sanzionatori si tiene conto dell’ultimo plafond e non delle soglie intermedie
L’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo di compensazione ha determinato l’“abolitio criminis”, sicché le violazioni derivanti dallo splafonamento dei limiti precedenti non sono punibili se contenute nell’ultimo limite che opera retroattivamente.
Questo è il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 18377 del 5 luglio 2024, che in materia di IVA non ha ritenuto sanzionabile lo splafonamento del limite compensabile sotto la soglia dei 2 milioni di euro ex art. 34 comma 1 della L. 388/2000.
Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ex art. 34 comma 1 della L. 388/2000 per ciascun anno solare (art. 17 del DLgs. 241/1997), ovvero rimborsabili per i soggetti intestatari di conto fiscale, è stato fissato a 2 milioni ...
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