Compenso dell’esperto nella composizione negoziata con criticità
Resta il nodo della base di calcolo da applicarsi alla composizione negoziata condotta in modo unitario per un gruppo di imprese
La disposizione normativa recata all’art. 25-ter del DLgs. 14/2019 (CCII) è dedicata alla determinazione del compenso spettante all’esperto nella conduzione della composizione negoziata.
Gli onorari vengono ancorati a percentuali, fisse, da applicare ai singoli scaglioni e da calcolare sull’ammontare dell’attivo, per di più con la limitazione di un minimo e massimo (commi 3 e 8).
Più in dettaglio il compenso non potrà mai porsi al di sotto del limite di 4.000 euro e non potrà superare la soglia di sbarramento di 400.000 euro (comma 3), prevedendo un compenso predeterminato nell’importo fisso di 500 euro (comma 8) per le ipotesi limite in cui l’imprenditore neppure compaia dinanzi all’esperto o per i casi in cui sia disposta l’archiviazione dell’istanza