L’indebita compensazione resta anche in caso di innalzamento della soglia annuale
L’abolitio criminis non sussiste in quanto rimane ferma la fattispecie sanzionatoria
L’innalzamento del limite annuo di compensazione non comporta l’“abolitio criminis”, per cui le violazioni derivanti dal superamento delle soglie precedenti restano punibili con il 30% (25% per le ...
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