L’indebita compensazione resta anche in caso di innalzamento della soglia annuale
L’abolitio criminis non sussiste in quanto rimane ferma la fattispecie sanzionatoria
L’innalzamento del limite annuo di compensazione non comporta l’“abolitio criminis”, per cui le violazioni derivanti dal superamento delle soglie precedenti restano punibili con il 30% (25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) dell’importo indebitamente compensato ex art. 13 del DLgs. 471/97.
Tale è l’arresto a cui è pervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4556 del 20 febbraio 2025, che ha dato seguito alla precedente pronuncia della stessa Corte n. 33999 del 23 dicembre 2024.
Rammentiamo che, nel caso di compensazione di crediti d’imposta oltre il limite annuale stabilito, la violazione è sanzionata ex art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97.
La norma punisce l’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta ...
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