False
ACCEDI
Lunedì, 24 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Da valutare l’esclusione dell’immobile dalla liquidazione nella ristrutturazione dei debiti

Occorre verificarne la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Lunedì, 24 agosto 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

La recente sentenza con cui il Tribunale di Ivrea, il 19 luglio 2026, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti presentato da un consumatore sovraindebitato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. c) ed e) e 67 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), offre spunti interessanti per i gestori della crisi e, più in generale, per tutti gli operatori del settore, perché approfondisce una questione di non poco conto nel contesto delle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinate dagli artt. 67 ss. del CCII: la (maggior) convenienza della proposta formulata dal consumatore rispetto all’alternativa della liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt. 268 ss. del CCII.

Sotto un profilo fattuale, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore sovraindebitato ricorrente prevedeva, nello specifico, il soddisfacimento parziale dei crediti, attraverso la messa a disposizione dei creditori di una determinata somma di denaro, reperita per il tramite dell’erogazione, da parte del datore di lavoro del ricorrente, di una quota del trattamento di fine rapporto di quest’ultimo.

In tal modo, parte debitrice riteneva, peraltro, di escludere dal piano proposto, da un lato, la propria autovettura, allorché piuttosto vetusta e, dunque, dal valore del tutto risibile, e, dall’altro, l’immobile in comproprietà con il coniuge, gravato da ipoteca volontaria iscritta a garanzia di un contratto di mutuo, allo stato, in bonis, in quanto regolarmente onorato.

Il Tribunale di Ivrea, nella sentenza in commento, pur non essendone stato specificatamente sollecitato a seguito di osservazioni presentate dai creditori ex art. 70 commi 3 e 7 del CCII, ha concluso nel senso di ritenere il piano così come proposto più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria ex artt. 268 ss. del CCII.

Assumendo una specifica posizione in relazione all’immobile, come anticipato, escluso dal piano, gravato da ipoteca e appartenente in comunione con il coniuge, il Tribunale ha, in linea di principio generale, rammentato, anzi tutto, come “la convenienza della proposta debba essere valutata tenendo conto...”, da un lato, “... non già del valore meramente nominale dell’immobile escluso dal piano, bensì dell’effettivo realizzo conseguibile nell’alternativa liquidatoria, al netto dei costi necessari alla sua liquidazione”, e, dall’altro, “... delle conseguenze economiche che la perdita dell’abitazione determinerebbe sulla capacità reddituale del debitore”.

In relazione al primo aspetto, ripercorrendo il file rouge dell’articolata parte motiva della sentenza in esame, il Tribunale di Ivrea ha, anzi tutto, descritto, quale preliminare dato di partenza in punto valutazione dell’alternativa liquidatoria, le caratteristiche del summenzionato bene immobile, caratterizzato, da una parte, dalla presenza di una ipoteca volontaria iscritta a garanzia di un contratto di mutuo, e, dall’altra, dall’appartenenza in comunione con il coniuge.

Dall’individuazione di tali caratteristiche, il Tribunale ha desunto che tale bene immobile avrebbe potuto pertanto essere in verità liquidato soltanto previa instaurazione di un giudizio di divisione endoesecutiva (fatta salva, ovviamente, pur comunque poco verosimile nel caso di specie, la concreta eventuale praticabilità di un suo frazionamento), con conseguente maturazione di costi, stimabili all’incirca nel 10% del valore del bene, derivanti dall’instaurazione di tale giudizio, a cui aggiungere le ulteriori spese proprie della vendita competitiva, tutti da considerare nella valutazione dell’alternativo scenario liquidatorio e con eventuali, presumibili, ribassi del prezzo, allorché non aggiudicato al primo esperimento di vendita.

Quanto al secondo aspetto, la sentenza ha riconosciuto che la liquidazione dell’immobile avrebbe determinato un incremento stabile delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, dovendo considerarsi, in luogo della rata del mutuo ipotecario, un canone di locazione di importo superiore, con corrispondente riduzione delle somme destinabili ai creditori.

In conclusione, la conservazione dell’immobile ipotecato e la sua esclusione dalla liquidazione devono essere sempre valutate dal giudice, operando un raffronto rispetto all’alternativo scenario liquidatorio di cui agli artt. 268 ss. del CCII, e se ne può affermare l’ammissibilità, a condizione che: “... non integrino un ingiustificato vantaggio per il debitore”; “... costituiscano”, al contrario, “una scelta funzionale al miglior soddisfacimento del ceto creditorio”.

TORNA SU