Rimesse alla pubblica udienza due questioni su somministrazione e DVR
La Cassazione si interroga sulla decadenza dall’impugnazione e sulla valutazione dei rischi in caso di subentro in appalto
Con la recente ordinanza interlocutoria n. 24349/2026, la Cassazione ha rimesso alla trattazione in pubblica udienza due rilevanti questioni interpretative.
La prima riguarda l’ipotesi di reiterazione di contratti di somministrazione a termine, che si susseguano senza soluzione di continuità oppure con intervalli che possono avere varia durata, e concerne l’individuazione del dies a quo del termine di decadenza per richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro presso l’utilizzatore, in relazione al momento in cui possa dirsi cessato lo svolgimento dell’attività presso quest’ultimo.
La seconda concerne, invece, l’applicabilità del termine di 90 giorni previsto dall’art. 28 comma 3-bis del DLgs. 81/2008 per l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) nell’ipotesi di subentro di un’impresa nell’appalto e, quindi, la possibilità di equiparare tale fattispecie alla “costituzione di nuova impresa”.
Con riferimento al primo profilo, occorre ricordare che il comma 4 dell’art. 32 della L. 183/2010 ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 6 della L. 604/66, in materia di impugnazione del licenziamento, a ulteriori fattispecie. In particolare, la lett. d) ne ha previsto l’applicazione “in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Con specifico riferimento alla somministrazione di lavoro, la disciplina è stata successivamente integrata dall’art. 39 del DLgs. 81/2015, il cui comma 1 stabilisce che, quando il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore ai sensi dell’art. 38 comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 6 della L. 604/66 e che il relativo termine decorra “dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore”.
Nel caso di specie, avente a oggetto una successione di contratti di somministrazione a termine relativi alla medesima attività presso lo stesso utilizzatore, il contratto era cessato il 10 aprile 2020 e, nella medesima data, il lavoratore era stato nuovamente assunto dall’agenzia con un ulteriore contratto di somministrazione a termine.
La Corte d’Appello aveva ritenuto maturata la decadenza con riferimento a tale contratto, sul presupposto che l’impugnazione stragiudiziale fosse stata proposta oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla cessazione di quel rapporto. Tale conclusione si fondava sull’orientamento già espresso dalla Cassazione, secondo cui, in caso di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l’impugnazione dell’ultimo contratto non si estende automaticamente ai precedenti, neppure quando l’intervallo tra i diversi rapporti sia inferiore al termine previsto per l’impugnazione, in quanto ciascun contratto conserva la propria autonomia, sino all’eventuale accertamento della sua illegittimità (cfr. Cass. n. 30134/2018).
Il lavoratore aveva quindi adito la Suprema Corte, sostenendo che, nel caso in cui un nuovo contratto di somministrazione venga stipulato nello stesso giorno in cui cessa il precedente, non sarebbe configurabile una vera e propria cessazione dell’attività presso l’utilizzatore, con contestuale mancata decorrenza del termine di decadenza. La questione consiste, pertanto, nello stabilire se, in presenza di una successione di contratti di somministrazione, la cessazione rilevante ai fini dell’art. 39 del DLgs. 81/2015 debba essere individuata con riferimento alla scadenza di ciascun singolo contratto oppure al momento in cui venga effettivamente meno la prosecuzione dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore.
Quanto alla seconda questione, va precisato che l’art. 32 comma 1 lett. d) del DLgs. 81/2015 vieta la conclusione di contratti di somministrazione di lavoro da parte di datori che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza. L’art. 28 comma 3-bis del DLgs. 81/2008 prevede tuttavia che, in caso di “costituzione di nuova impresa”, il datore di lavoro sia tenuto a effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
Nel caso esaminato, la società era subentrata nell’appalto precedentemente gestito da un’altra azienda (l’attività prima appaltata era stata internalizzata); la Corte d’Appello aveva ritenuto tale fattispecie equiparabile alla costituzione di una nuova impresa, riconoscendo pertanto la possibilità di beneficiare del termine di 90 giorni per la predisposizione del DVR.
È dunque proprio tale assimilazione a costituire il tema sottoposto alla Cassazione, se il subentro nell’appalto possa essere ricondotto alla nozione di “costituzione di nuova impresa” e, conseguentemente, se il nuovo gestore possa beneficiare del termine previsto dall’art. 28 comma 3-bis, anche quando l’attività sia stata precedentemente esercitata da diverso appaltatore.
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