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IMPRESA

Verifica delle spese di sostentamento necessaria per la fattibilità del piano

Il debitore è tenuto a provare l’ammontare e la tipologia di costi

/ Francesco DIANA

Mercoledì, 4 febbraio 2026

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L’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti richiede al consumatore di presentare specifica domanda corredata della documentazione di cui all’art. 67 comma 2 del DLgs. 14/2019, tra cui, l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Diversamente da quanto accade nell’ambito della liquidazione controllata, la quantificazione delle spese di mantenimento del debitore e della propria famiglia non è rimessa alla determinazione del giudice (art. 268 comma 4 lett. b) del DLgs. 14/2019), sebbene sia da ritenere che questi provveda ugualmente ad una loro verifica, anche in considerazione dell’attestazione di completezza e veridicità della documentazione resa dal gestore della crisi nella propria relazione particolareggiata.

La corretta determinazione delle spese di sostentamento del debitore (e della sua famiglia) incide in misura determinante sulla sostenibilità e sulla fattibilità del piano: individuato il reddito disponibile, tenuto conto delle spese necessarie, la soddisfazione, anche parziale, della pretesa creditoria si fonda sulla concreta disponibilità delle somme eccedenti indicate nella proposta.

Tale ammontare, tuttavia, non può limitarsi a coprire il c.d. minimo vitale ossia le esigenze puramente alimentari, sebbene non debba essere elevato fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato di cui all’art. 36 Cost. (Trib. Piacenza 2 settembre 2025).
Spetta al debitore l’onere di dimostrare l’ammontare e la tipologia delle spese necessarie al suo mantenimento, allegando alla domanda il relativo dettaglio.

Preliminarmente è necessario che il debitore precisi la composizione del proprio nucleo familiare e quali i membri che eventualmente percepiscono un reddito o una qualunque altra entrata; nondimeno, l’eventuale ricorrenza di situazione particolari afferenti alla persona del debitore o dei propri familiari (per esempio condizioni di salute o necessità di assistenza).
Lo scopo è quello di delineare la situazione del debitore, di quali membri della propria famiglia è chiamato a prendersi cura e quali le esigenze particolari esistenti.

Ciò consente, inoltre, di delineare il perimetro delle spese dovendo escludere, ad esempio, quelle dei familiari che non fanno parte del nucleo o che hanno un reddito sufficiente per sé; analogamente di poter considerare anche eventuali ripartizioni di spese comuni.

All’interno delle spese di sostentamento devono indicarsi quelle relative alle esigenze c.d. primarie (generi alimentari, igiene personale e dell’abitazione, abbigliamento), unitamente a quelle relative alle utenze dell’ultimo anno (energia, gas, acqua, telefono) e ad ogni altra spesa afferente all’immobile ( spese condominiali o per lavori di manutenzione ordinaria).
Occorre tener conto anche delle spese inerenti i propri figli, le spese mediche, le spese di trasporto e connesse all’utilizzo dei mezzi di trasporto (come tassa di circolazione, assicurazione RCA) nonché le imposte e le tasse da pagare (ad esempio la TARI).
Non vanno trascurati, inoltre, anche gli impegni finanziari che possono derivare da provvedimenti giudiziali (come l’assegno di mantenimento).
Sulla base della documentazione fornita spetta poi al gestore della crisi procedere con una verifica analitica delle spese, eliminando quelle ritenute voluttuarie.

Sotto l’aspetto strettamente operativo, l’ammontare delle spese è confrontato con il parametro dettato dall’art. 68 comma 3 del DLgs. 14/2019; il gestore potrebbe ritenere opportuno, tuttavia, considerare anche altri parametri, purché indichi e documenti le ragioni di tale diversa scelta.

In tal senso, un diverso e utile riferimento potrebbe essere, innanzitutto, il parametro di cui all’art. 283 comma 2 del DLgs. 14/2019, ove l’elemento principale di differenza è legato all’aumento della metà dell’importo dell’assegno sociale.
Altro riferimento potrebbe essere l’ammontare della spesa media (o mediana) per i consumi delle famiglie elaborata annualmente dall’ISTAT (Trib. Torino 30 settembre 2025 e 26 settembre 2025, Trib. Agrigento 6 settembre 2025).
In ogni caso, è necessario che sia correttamente determinata la spesa per il sostentamento del debitore, onde evitare una successiva incapacità di onorare gli impegni assunti nel piano.

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