ACCEDI
Mercoledì, 4 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Al via l’adesione al tax control framework opzionale

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l’adesione al regime

/ Luca MIELE e Lia Giusi REITANO

Mercoledì, 4 febbraio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 42022 del 3 febbraio 2026 è approvato il modello da utilizzare per l’adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale di cui all’art. 7-bis del DLgs. 5 agosto 2015 n. 128 e sono definite ulteriori modalità applicative del regime.

Il regime opzionale è rivolto ai contribuenti che, pur non possedendo i requisiti dimensionali per aderire al regime di adempimento collaborativo, adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Quale effetto premiale non si applicano le sanzioni amministrative e penali per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente all’Agenzia mediante interpello, prima dell’invio delle dichiarazioni fiscali o comunque prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il contribuente abbia adottato un comportamento corrispondente a quello rappresentato nell’interpello e che lo stesso non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

L’opzione ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.

Il modello di adesione al regime opzionale, disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate, deve essere sottoscritto e inviato, esclusivamente per via telematica, mediante PEC, all’Ufficio incardinato presso la Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale competente alla gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo; quest’ultimo è competente in via esclusiva per la ricezione delle comunicazioni di adesione al regime opzionale e della documentazione prevista dall’art. 2 comma 3 del decreto del 9 luglio 2025, nonché per la verifica dei requisiti di validità dell’opzione ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime.

L’Ufficio, successivamente alla presentazione del modello, avvia la relativa attività istruttoria, nell’ambito della quale verifica che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia stato predisposto in modo coerente con le linee guida dell’Agenzia delle Entrate e che sia stato certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L’esito dell’attività istruttoria viene comunicata dall’Ufficio al contribuente entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento del modello.
In caso di richieste integrative da parte dell’Ufficio concernenti ulteriore documentazione o l’implementazione di misure correttive, il termine di 120 giorni è sospeso; la mancata integrazione entro sei mesi dalla richiesta equivale a rinuncia all’esercizio dell’opzione.
Gli esiti dell’attività istruttoria sono trasmessi anche alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali territorialmente competenti per il contribuente, nonché al Comando generale della Guardia di finanza.

I contribuenti aderenti al regime opzionale presentano le istanze di interpello agli ordinari uffici competenti per la ricezione di tali istanze. Gli uffici territoriali competenti per il controllo (Uffici grandi contribuenti delle DRE ovvero gli Uffici Controlli delle DP), invece, si occuperanno di verificare la corretta applicazione delle risposte rese che sono monitorate dalla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, al fine di garantire uniformità di indirizzo strategico e interpretativo.

L’Agenzia delle Entrate, seppure nelle sue diverse articolazioni, costituisce l’interlocutore unico anche nell’ambito del regime opzionale, fermo restando i poteri istruttori della Guardia di Finanza necessariamente esercitati in coordinamento con l’Agenzia stessa. Infatti, qualora un reparto della GdF, nell’ambito della ordinaria attività di istituto, acquisisca elementi indicativi (anche non circostanziati e concordanti) di evasione, elusione o frode, prima di avviare qualsiasi attività istruttoria, provvede a informare tempestivamente il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per il tramite del Comando generale.

È quindi attivato un adeguato approfondimento degli aspetti fattuali e giuridici dell’operazione di interesse con l’obiettivo di maturare un condiviso convincimento circa la regolarità o meno della fattispecie esaminata e la conseguente opportunità di avviare un approfondimento istruttorio.
Il competente Ufficio dell’Agenzia comunica direttamente al Reparto del Corpo che ha effettuato la segnalazione se le fattispecie esaminate hanno formato oggetto di interpello e/o sono ricomprese nella mappa dei rischi e fornisce eventuali elementi utili all’inquadramento del caso specifico.

TORNA SU