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L’indennità di maternità spetta anche alla lavoratrice frontaliera

/ REDAZIONE

Mercoledì, 4 febbraio 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2204/2026, ha affermato che alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro, in via esclusiva, in Svizzera, che sia già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’INPS, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, ciò ai sensi dell’Allegato 2 della Sezione A del Regolamento n. 883/2004, applicabile sulla base della decisione n. 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa.
Si specifica, in particolare, che tale regolamento trova applicazione anche con riferimento all’indennità di maternità e che la lavoratrice risultava essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana per beneficiarne.

Viene così confermata la decisione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto che l’indennità in argomento spettasse alla lavoratrice frontaliera in questione, con totalizzazione del periodo di lavoro svolto all’estero alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia (vale a dire l’essere disoccupato dall’inizio del congedo e il mancato decorso di 60 giorni dalla fine della disoccupazione) ai sensi dell’indicato Allegato 2.
La pronuncia ripercorre quanto già affermato dai giudici di legittimità con la pronuncia n. 18960/2024.

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