Acconto al gestore della crisi anche in occasione dell’omologa del piano
La mancata verifica del credito incide sulla liquidazione dei compensi
L’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti richiede al consumatore di presentare specifica domanda corredata della documentazione di cui all’art. 67 comma 2 del DLgs. 14/2019, a cui deve aggiungersi la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi (art. 68 comma 2 del DLgs. 14/2019).
Questa deve contenere, tra l’altro, anche la specifica indicazione dei costi presunti della procedura.
Si tratta di indicare, innanzitutto, i costi dei professionisti, a vario titolo, coinvolti: a titolo esemplificativo l’OCC, il gestore della crisi, il legale eventualmente nominato dal debitore, oltre che il consulente incaricato per la stesura del piano.
Devono poi considerarsi (e stimarsi) le spese sostenute dal creditore precedente e non rimborsate a seguito della sospensione dell’esecuzione, oltre che le spese connesse alla realizzazione del piano, ivi comprese quelle necessarie per la vendita dei beni.
Ai sensi dell’art. 71 comma 4 del DLgs. 14/2019, all’OCC, nominato per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, spetta un compenso la cui dazione è posticipata al termine dell’esecuzione del piano e alla presentazione della relazione finale da parte del gestore.
In ogni caso, il suo ammontare è determinato in ragione dei parametri di cui al DM 202/2014, sebbene, ai fini della liquidazione, sia possibile tener conto anche dell’eventuale compenso pattuito tra l’OCC e il debitore.
In verità, la pattuizione può rilevare solo quando le determinazioni tra le parti siano inferiori o uguali ai parametri di legge (Trib. Verona 19 agosto 2024, Trib. Torino 7 maggio 2024, Trib. Palermo 10 maggio 2023). Diversamente, infatti, ove si ammettesse la prevalenza dell’accordo privatistico sulla procedura, il giudice sarebbe costretto a liquidare un compenso eventualmente in violazione dei parametri fissati dalla legge (Trib. Milano 29 febbraio 2024).
A ciò consegue che la liquidazione del compenso compete al giudice, al suo controllo e alla sua valutazione, dovendosi ritenere inammissibile una proposta che prevede una corresponsione integrale (e anticipata) del compenso pattuito (Trib. Forlì 13 luglio 2023).
La posticipazione della liquidazione del compenso comporta, dunque, che le somme stimate e destinate all’OCC dovranno essere accantonate nel piano e non immediatamente versate al professionista incaricato (Trib. Milano 6 maggio 2025 e 7 aprile 2025, Trib. Roma 14 gennaio 2025).
Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità che il giudice autorizzi la liquidazione di un acconto; ai sensi dell’art. 71 comma 4 del DLgs. 14/2019 ciò è possibile a condizione che sia stato eseguito un progetto di ripartizione parziale, tenendo conto, dunque, dello stato di avanzamento della procedura (Trib. Nocera Inferiore 10 gennaio 2024, Trib. Catania 19 luglio 2023).
La disposizione di cui all’art. 71 del DLgs. 14/2019 non impedisce però la previsione di un acconto a favore dell’OCC (nella misura del 50%) al momento della omologazione del piano, atteso che ciò trova la sua fonte normativa nell’art. 15 comma 2 del DM 202/2014 (espressamente richiamato nel DLgs. 14/2019), che ammette la dazione di acconti sul compenso finale all’OCC.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Napoli con sentenza n. 79 del 6 maggio 2025.
Il diritto al compenso matura anche nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito ovvero se, nonostante le prescrizioni poste dal giudice ai sensi dell’art. 71 comma 5 del DLgs. 14/2019, il debitore non vi abbia provveduto, determinando la revoca dell’omologazione. In tal caso, tuttavia, il compenso è liquidato in ragione dell’attività concretamente svolta dall’OCC, fermo il riferimento ai parametri di cui al DM 202/2014. In questi casi, ove l’accantonamento delle somme è superiore all’ammontare liquidato, la restante parte è ripartita tra i creditori (Trib. Bari 4 novembre 2025).
La determinazione dei compensi tiene conto della diligenza dell’OCC (art. 71 comma 6 del DLgs. 14/2019); ne consegue che, ad esempio, può incidere sui compensi (riducendoli), la mancata verifica del merito creditizio da parte del gestore, piuttosto che l’aver reso chiarimenti insoddisfacenti alle richieste del giudice (Trib. Enna 28 maggio 2025).
Il compenso liquidato a favore dell’OCC è poi oggetto di “ripartizione interna” tra lo stesso e il gestore della crisi, la cui percentuale assume valori diversi, in ragione delle differenti prassi degli organismi.
A ogni modo, ai sensi dell’art. 6 del DLgs. 14/2019, il compenso dell’OCC è prededucibile.
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