Definiti gli obblighi informativi e dichiarativi per la global minimum tax
I DM 16 ottobre 2025 e 7 novembre 2025 hanno fornito indicazioni rispettivamente su comunicazione rilevante e dichiarazione fiscale
Il DM 7 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre ed emanato dal MEF ai sensi dell’art. 53 comma 3 del DLgs. 209/2023, reca indicazioni in materia di oneri dichiarativi e di versamento della global minimum tax attraverso la cosiddetta “Dichiarazione fiscale”. Tale intervento normativo si inserisce nel più ampio quadro della riforma della fiscalità internazionale e completa la disciplina introdotta dal DM 16 ottobre 2025, emanata ai sensi dell’art. 51 comma 8 del medesimo DLgs., che ha definito contenuti, modalità e condizioni della “GloBE Information Return”, GIR, o “Comunicazione rilevante”.
Sebbene entrambi i decreti riguardino profili di compliance della GMT, essi rispondono a finalità differenti: la Comunicazione rilevante svolge una funzione prevalentemente informativa ed è finalizzata a consentire un monitoraggio da parte dell’Amministrazione finanziaria; a tal fine, il DM del 16 ottobre richiede la trasmissione di informazioni specifiche riguardanti l’identità del soggetto designato e dello Stato di presentazione. La Dichiarazione fiscale, prevista dal DM del 7 novembre, risponde invece all’esigenza di consentire il controllo e la liquidazione della GMT, richiedendo la trasmissione di dati contabili, fiscali e informativi necessari secondo gli standard della GloBE Information Return.
Per quanto riguarda i soggetti interessati, il DM di ottobre individua, all’art. 2, le imprese localizzate in Italia e le entità apolidi costituite secondo la legge italiana quali soggetti obbligati alla presentazione della GIR. L’obbligo viene meno qualora l’adempimento sia stato già assolto da un’altra impresa del gruppo, dalla capogruppo o da una società designata in un Paese con cui l’Italia ha in essere un accordo qualificato incluso, per gli Stati membri della Ue, quanto previsto dalla Direttiva 2025/872/Ue. In quest’ottica, rientrano tra i soggetti tenuti alla presentazione della GIR: le entità appartenenti a gruppi multinazionali qualificati come Constituent entities ai fini della GMT; le entità italiane incaricate di presentare la comunicazione anche per conto di altre società del gruppo (comprese le joint venture e le loro controllate) qualora nessun’altra entità vi abbia provveduto; le entità extra Ue (a condizione che lo Stato di localizzazione partecipi a un accordo qualificato di scambio automatico di informazioni); e infine le entità Ue, purché lo Stato rispetti i requisiti della DAC 9 sullo scambio automatico e non applichi esclusivamente la QDMTT.
Il DM di novembre 2025, in materia di Dichiarazione fiscale, individua invece come soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi e di versamento la controllante capogruppo, la partecipante intermedia (IPE), e la partecipante parzialmente posseduta (POPE), tutte localizzate in Italia e responsabili dell’imposta minima integrativa (IIR) dovuta in relazione ad imprese del gruppo soggette ad una bassa imposizione.
Sul piano oggettivo, l’art. 4 del DM di ottobre 2025 specifica il contenuto della Comunicazione rilevante, distinguendo tra informazioni di carattere generale sul gruppo e sulla sua struttura assieme a informazioni locali, articolate in sezioni giurisdizionali da compilare per ciascun Paese in cui operano le società del gruppo.
La Dichiarazione fiscale contempla anch’essa una sezione relativa all’entità designata e al gruppo nazionale, con indicazione di eventuali regimi di esclusione o TSH, ma richiede un livello di approfondimento più elevato in termini di dati contabili e fiscali, informazioni necessarie ai calcoli della GMT e ulteriori elementi previsti dallo standard GloBE, raccolti negli appositi prospetti menzionati dall’art. 3 del DM.
Entrambe le comunicazioni devono essere presentate con cadenza annuale. La GIR deve essere trasmessa entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento, termine che per il primo anno di applicazione viene esteso a diciotto mesi. Viene prevista la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per correggere o aggiornare i dati.
In relazione alla dichiarazione ex art. 53 del DLgs. 209/2023, le imposte risultanti dai calcoli effettuati dal gruppo devono essere versate in due rate: il 90% dell’importo dovuto, in unica rata ed entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento, mentre il restante 10% è da liquidarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativo al medesimo esercizio fiscale.
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