Ravvedimento operoso frazionato valido in ambito doganale
Con la circolare n. 38/2025 l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni operative
Con la circolare n. 38/2025 l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione del ravvedimento operoso.
In particolare, analogamente a quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 42/2016), anche in ambito doganale è stato riconosciuto il c.d. ravvedimento operoso frazionato, che si verifica nel momento in cui il pagamento del tributo e della sanzione non avvengono contestualmente in un’unica soluzione.
Deve, infatti, essere considerato valido il ravvedimento anche laddove l’operatore economico effettui i pagamenti delle imposte, dei relativi interessi e della sanzione in momenti successivi e ripartiti nel tempo.
Tale facoltà, tuttavia, è ammessa a condizione che:
- prima del pagamento degli interessi e della sanzione ridotta, avvenga il pagamento integrale del tributo, giacché l’importo degli interessi di mora dovuti dipende dal momento in cui il tributo viene pagato integralmente;
- la misura della sanzione sia stabilita tenendo conto del momento in cui la stessa viene pagata e non del momento in cui è stato completato il pagamento del tributo.
Per quanto concerne gli interessi dovuti dalla nascita dell’obbligazione doganale e fino alla data di effettivo pagamento del tributo, l’art. 49, allegato I, del DLgs. 141/2024 (DNC) distingue tra dazi e diritti doganali diversi dai diritti di confine (es. l’IVA all’importazione).
Gli interessi sono parametrati: per i diritti doganali costituenti diritti di confine, nella misura indicata dall’art. 114 del Reg. Ue 952/2013 (CDU), al tasso Bce maggiorato di due punti percentuali; per quanto riguarda i diritti doganali diversi dai diritti di confine, invece, al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
La possibilità di definire la pretesa tributaria mediante il versamento della sanzione in misura ridotta è sempre stata possibile successivamente alla presentazione della dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione a posteriori presso il servizio cassa degli uffici doganali, in contanti o mediante dilazione di pagamento (DPO).
In caso di pagamento non contestuale della sanzione ridotta, ma successivo al pagamento del tributo e degli interessi, con la circolare in esame l’Agenzia ha chiarito che gli uffici doganali dovranno provvedere a introitare la sanzione utilizzando i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50% dell’importo.
Il ravvedimento si intenderà perfezionato alla data di versamento della sanzione e tale data è quella da prendere in considerazione per determinare la misura della sanzione stessa.
Con il documento in commento, l’Amministrazione doganale ha ammesso la possibilità, per il contribuente, di effettuare in maniera contestuale il pagamento del tributo e della connessa sanzione mediante la presentazione della dichiarazione doganale.
Al riguardo, a partire dal 1° gennaio 2026, il pagamento della sanzione a seguito di ravvedimento operoso può essere effettuato utilizzando nel campo della liquidazione della dichiarazione doganale esclusivamente i seguenti codici tributo, per l’importo così suddiviso:
- 430 (50% dell’importo);
- 432 (50% dell’importo).
In particolare, le modalità di ravvedimento cambiano leggermente a seconda della violazione commessa.
In caso di infedele dichiarazione, il trasgressore deve procedere alla registrazione della dichiarazione di rettifica indicando nella liquidazione i codici relativi ai maggiori diritti dovuti, agli interessi e alla sanzione ridotta per ravvedimento operoso.
In caso di omessa dichiarazione, l’operatore può presentare la dichiarazione doganale, indicando nel campo della liquidazione i codici relativi ai maggiori diritti dovuti, agli interessi e alla sanzione ridotta per ravvedimento operoso.
Qualora il pagamento della sanzione avvenisse a seguito di contestazione di violazione notificata dall’Ufficio, con bonifico/bollettino postale, pago PA o altro strumento di pagamento diverso dai contanti, deve essere annotato nella causale che si tratta di ravvedimento e devono essere riportati gli estremi dell’atto di contestazione e, ove, applicabile, quelli dell’avviso di accertamento. In tal caso l’Ufficio provvede alla redazione della A22 (senza necessità di emissione dello Z20).
Una volta perfezionato il ravvedimento operoso mediante versamento integrale del tributo, di interessi e sanzione, il contribuente dovrà darne comunicazione via PEC all’ufficio doganale competente, utilizzando il modello allegato alla circolare in esame.
Si ricorda, infine, che gli operatori economico possono beneficiare di tale istituto sempreché non sia già stato notificato loro l’atto di irrogazione sanzioni.
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