ACCEDI
Sabato, 3 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Necessario il decreto attuativo per l’obbligo del badge di cantiere

La legge di conversione del DL sicurezza fa chiarezza sul momento a partire dal quale sarà operativo il tesserino digitale

/ Mario PAGANO

Sabato, 3 gennaio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’obbligo di munire il personale dipendente del nuovo badge di cantiere è subordinato all’adozione del relativo decreto attuativo, previsto dal comma 3 dell’art. 3 del DL 159/2025. È quanto emerge dalle modifiche introdotte con la L. 29 dicembre 2025 n. 198, di conversione del DL 159/2025.

Tra le tante disposizioni, ha fatto maggiormente discutere, per i contorni e le finalità ancora non ben definite, quella relativa al cosiddetto badge di cantiere.
La modifica va a integrare in modo sicuramente innovativo quanto previsto da alcune norme esistenti: già adesso, infatti, gli artt. 18 comma 1 lett. u) e 26 comma 8 del DLgs. 81/2008 prescrivono, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di munire il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Il badge di cantiere, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 3 del DL 159/2025, non si pone in contrapposizione al quadro normativo appena delineato e, quindi, non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle richiamate disposizioni del DLgs. 81/2008, ma ne aggiunge un’ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione.

Circa la decorrenza dell’obbligo, la precedente versione della norma lasciava qualche perplessità, nella misura in cui, dal tenore letterale del comma 2, il nuovo adempimento sembrava potesse essere operativo decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso DL 159/2025.
Un’ipotesi quanto mai complessa e di difficile attuazione, atteso che l’effettiva operatività della nuova modalità di elaborazione del tesserino di cantiere nella versione badge di cantiere non poteva prescindere dal decreto attuativo previsto dal successivo comma 3.
Infatti tale comma, fin da subito, prevedeva l’adozione di uno specifico decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, attraverso il quale individuare le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

La legge di conversione ha sgomberato ogni dubbio, nel momento in cui ha sostituito il riferimento letterale “entro sessanta” con il più completo inciso “da adottare entro sessanta” giorni. La modifica consente così di comprendere che il termine di sessanta giorni non va riferito alla decorrenza dell’obbligo, ma all’adozione di un altro e differente decreto, finalizzato a individuare ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato ai quali, una volta definiti, sarà esteso il badge di cantiere.
Infatti, secondo l’incipit del comma 2, in via ordinaria, l’obbligo in questione è a carico delle imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato; un criterio, quindi, del tutto speculare a quello previsto per l’obbligo di munirsi di patente a crediti, operativo indipendentemente dal settore nel quale opera l’impresa ma legato esclusivamente alla concreta operatività della stessa all’interno del cantiere edile e, soprattutto, all’esecuzione di appalti e subappalti.

A questo punto sarà necessario attendere i decreti attuativi per comprendere a pieno i contorni di questo nuovo strumento la cui finalità, comunque, sembra quella di fornire maggiore garanzia, attendibilità e valore al tesserino di cantiere già esistente che, in qualche misura, finisce per evolversi, grazie alle nuove tecnologie a disposizione.

La legge di conversione, inoltre, conferma che la tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, potrà essere resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL. Parliamo del nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, di cui all’art. 5 del DL 48/2023, finalizzato a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso strumenti di intelligenza artificiale per l’abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro inserite da datori di lavoro e lavoratori.
In tal senso, proprio per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, il badge di cantiere, in modalità digitale, sarà prodotto in automatico e precompilato, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità di attuazione concreta e di dettaglio, così come definite dal decreto ministeriale.

TORNA SU